"Scienza e Professione"
Mensile di informazione e varie attualita' - Reg. Trib. Roma n. 397/2004 del 7/10/2004
Resp.:   Daniele Zamperini  O.M. Roma 19738 - O. d. G. Lazio e Molise 073422

Assenza alla visita di controllo: i motivi devono essere "indifferibili"

Corte Suprema di Cassazione Sez. Lavoro Sentenza n. 4247 del 2 marzo 2004

I Fatti:
S. C. era stato riscontrato assente dal proprio domicilio in occasione di una visita di controllo, effettuata in orario ricompreso nelle fasce di reperibilità durante un periodo di sua malattia, per cui era stato soggetto alle sanzioni previste dalla legge.
Il C. aveva chiarito di essersi recato nella mattina in questione a visita medica presso il proprio medico curante, per il prescritto controllo della pressione in quanto affetto da "epistassi posteriore da ipertensione arteriosa".
Il Giudice di I grado aveva accolto la tesi di S.C., che veniva invece respinta in sede di appello.
I giudici di appello osservavano infatti che la circostanza che il C. si fosse recato nell'ambulatorio del proprio medico per il controllo della pressione (necessario essendo egli affetto da epistassi posteriore da ipertensione arteriosa) non poteva giustificare la sua assenza al domicilio in orario ricompreso nella fasce orarie di reperibilità.
Si trattava, infatti, di una operazione certamente non indifferibile, la cui necessità non poteva dirsi neppure imprevedibile. Tra l'altro, osserva la Corte territoriale, l'orario di apertura dello studio del medico curante non coincideva del tutto con le fasce orarie di reperibilità. Si trattava pertanto di un adempimento che bene avrebbe potuto essere effettuato in momenti diversi da quelli previsti per le visite di controllo.
La Cassazione confermava questa tesi, condannando il lavoratore: l'assenza ad una visita di controllo domiciliare può dirsi giustificata solo dalla sussistenza di un motivo molto serio, concretantesi nella insuperabile necessità di effettuare un determinato adempimento in orario ricompreso nella fasce orarie di reperibilità. L'onere di fornire tale prova, ovviamente, è a carico del lavoratore (Cass. 23 dicembre 1999 n. 14503).
Il lavoratore riscontrato non reperibile per essersi recato a una visita presso il medico di fiducia, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie, pur senza necessariamente integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela della salute, una necessità quale mezzo per curare la malattia (Cass. 7 ottobre 1997 n. 9731).

E' necessario in altri termini che il lavoratore provi che la sua assenza è stata determinata da situazioni tali da comportare adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità (Cass. 4 marzo 1996 n.1668). Si tratta di onere probatorio certamente gravoso, ma non impossibile, e quindi esigibile.
La prestazione richiesta dal C. al proprio medico curante, invece, non poteva dirsi urgente e comunque la stessa era sicuramente prevedibile e quindi proprio in quanto tale avrebbe potuto essere preventivamente comunicata all'Istituto previdenziale.

Per questi motivi la Corte rigettava il ricorso del lavoratore.

Daniele Zamperini