Un passo indietro (e un sensibile miglioramento) circa i procedimenti giudiziari per invalidita’ civile

Come da noi sottolineato in un precedente articolo, il testo coordinato del decreto legge 30 Settembre 2003 n. 269 (G.U. n. 274 del 25/11/2003 - supplemento ordinario n. 181) disponeva, all’articolo 42, delle importanti innovazioni in materia di procedimento giudiziario per il riconoscimento dell’invalidita’ civile.

Tali innovazioni erano tali da comportare notevoli appesantimenti burocratici e problemi di tipo economico non indifferenti.

In particolare si prevedeva che:

  1. I Ministeri chiamati in giudizio potessero servirsi, in base ad apposite convenzioni, di medici legali dell’INPS o dell’INAIL per la gestione del contenzioso in Tribunale.
  2. In occasione della nomina del Consulente Tecnico, alle indagini doveva assistere un componente delle commissioni mediche di verifica indicato dal direttore della Direzione Provinciale. Tale nomina doveva avvenire su invito diretto da parte del consulente del Tribunale, a pena di nullita’. Diveniva quindi necessario che il consulente del Tribunale nominato in udienza, pur avendo comunicato all’Avvocatura dello Stato il luogo e la data di inizio delle operazioni peritali, doveva poi, con atto separato, inviare analoga comunicazione alla Direzione Provinciale del Tesoro per la nomina di un suo proprio consulente. La mancanza di tale adempimento rendeva nulla la Consulenza eventualmente effettuata.
  3. Qualora il cittadino avesse perso la causa intentata per il riconoscimento di invalidita’ civile, il pagamento dell' onorario del Consulente d' Ufficio veniva posto a suo carico, eccettuati i casi di basso reddito. E' presumibile che il cittadino non avrebbe certo pagato volentieri il medico che gli aveva dato torto, facendogli perdere la causa: di conseguenza il Consulente del Tribunale avrebbe dovuto attivare personalmente, per essere pagato, una serie di procedimenti ingiuntivi di lungo e incerto esito. I problemi derivanti da tale impostazione non erano indifferenti: era possibile una "fuga" dei medici legali dalle consulenze previdenziali ( di cui diveniva incerta la retribuzione) nonche’ un' accentuazione della tendenza, da parte degli stessi, a emettere pareri favorevoli al paziente onde avere una maggiore sicurezza di retribuzione da parte dell’Ente Pubblico. Il maggior aggravio per le casse dello stato avrebbe di gran lunga superato i risparmi cosi' conseguiti.

Trattandosi di un decreto legge, con validita' temporanea e necessita' di conversione, avevamo auspicato la abolizione di queste normative.

A quanto sembra cio’ si e’ puntualmente verificato in quanto nella conversione di queste norme, avvenuta attraverso la Legge Finanziaria 2004 (art. 3 comma 121 legge 24 Dicembre 2003 n. 350) l’articolo riguardante i procedimenti di invalidita’ civile ha mantenuto il punto 1 (possibilita' dello Stato di servirsi di medici dell' INPS o esterni) senza convertire i punti successivi, quelli piu' "dolenti".

A meno quindi di un ripensamento del legislatore, quindi, questi punti, fonte di potenziale conflittualita’ e di possibile incremento della spesa pensionistica, sono venuti a decadere.

Daniele Zamperini