"Scienza e Professione"
Mensile di informazione e varie attualita' - Reg. Trib. Roma n. 397/2004 del 7/10/2004
Resp.:   Daniele Zamperini  O.M. Roma 19738 - O. d. G. Lazio e Molise 073422

IVA e prestazioni sanitarie

L’ Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito, con Circolare n. 4 del 28.01.2005, alcuni aspetti controversi circa l’ assoggettabilita’ di alcune prestazioni mediche all’ IVA.

La questione si era posta dopo le sentenze della Corte di Giustizia Europea ( sentenze del 20 novembre 2003, cause C-307/01 e C-212/01) che aveva ribadito l’ obbligo di IVA per le prestazioni mediche di carattere peritale.

Sintetizzando la lunga Circolare, la questione puo’ essere cosi’ riassunta:


Per quanto riguarda specificatamente le prestazioni dei Medici di Famiglia, sono esenti da IVA, anche quando rese dietro pagamento di un corrispettivo, le prestazioni rese dai medici di famiglia nell'ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali, comprese quelle attività di natura certificativa strettamente connesse all'attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone, intesa anche come prevenzione.
A titolo esemplificativo:
- certificati per esonero dalla educazione fisica;
- certificazione di idoneità per attività sportiva;
- certificati per invio di minori in colonie o comunità;
- certificati di avvenuta vaccinazione.

Sono invece soggette ad IVA le prestazioni di natura peritale, cioè quelle tendenti a riconoscere lo status del richiedente rispetto al diritto all'indennizzo o al diritto ad un beneficio amministrativo o economico.
Ad esempio:
- Certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria;
- Certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa;
- Certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico;
- Certificazione per riconoscimento di invalidità civile.

Sono gratuite e quindi non soggette ne’ a pagamento di un corrispettivo ne’ dell’ IVA determinate prestazioni la cui obbligatorietà deriva per legge dalla natura dell'attività esercitata. Si tratta ad esempio di:
- dichiarazione di nascita, dichiarazione di morte;
- denunce penali o giudiziarie;
- denunce di malattie infettive e diffusive;
- notifica dei casi di AIDS;
- denuncia di malattia venerea;
- segnalazione di tossicodipendenti al servizio pubblico;
- denuncia di intossicazione da antiparassitario;
- denuncia della condizione di minore in stato di abbandono;
- certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza per malattia.

Esame di casi particolari:

Esempi di certificazioni esenti da IVA:

a) i controlli medici regolari, istituiti da taluni datori di lavoro o da talune compagnie assicurative, compresi i prelievi di sangue o di altri campioni corporali per verificare la presenza di virus, infezioni o altre malattie;
b) il rilascio di certificati di idoneità fisica ad esempio a viaggiare;

c) il rilascio di certificati di idoneità fisica diretti a dimostrare nei confronti di terzi che lo stato di salute di una persona impone limiti a talune attività o esige che esse siano effettuate in condizioni particolari.

Attivita’ medico-legali di tipo peritale: soggette ad IVA

Accertamenti medico-legali effettuati dall'INAIL, sulla base di convenzioni stipulate con aziende, connessi alle istanze di riconoscimento di "cause di servizio" presentate da lavoratori dipendenti in relazione ad infortuni, stati di infermità, inabilità assoluta o permanente: soggetti ad IVA

Prestazioni rese dalle commissioni mediche di verifica in relazione alle istanze di pensione di invalidità, se libero-professionali: soggette ad IVA

Prestazioni
rese dai medici libero professionisti componenti delle Commissioni mediche per le patenti di guida: esenti da IVA

Le somme dovute dagli utenti per questi fini sono esenti da IVA.

Visite mediche per il rilascio o il rinnovo di patenti: esenti da IVA

Prestazioni del medico competente: esenti da IVA

Prestazioni di chirurgia estetica: esenti da IVA

Prestazioni intramoenia di medicina legale: soggette ad IVA (fatturate dall’ Ente).

Per le prestazioni effettuate anteriormente a questa circolare, valgono i principi enunciati dall’ Agenzia delle Entrate in data 11/06/2004: " qualora il medico abbia seguito le indicazioni ministeriali che prevedevano il regime di esenzione, per il principio di tutela del legittimo affidamento, è esclusa nei suoi confronti l’applicazione di sanzioni.".

Alcune precisazioni e considerazioni:

Daniele Zamperini