Il pagamento del Plus orario e' dovuto solo in presenza di delibere valide ed efficaci (Consiglio di Stato)

Con decisione n. 6629, del 2 dicembre 2002, rifacendosi anche a precedenti decisioni, i giudici di Palazzo Spada hanno definito e individuato dettagliatamente la disciplina del c.d. plus orario, hanno precisato che il diritto al pagamento sussiste solo in presenza di delibere valide ed efficaci, in mancanza, invece, la posizione soggettiva vantata dal sanitario č solo di interesse legittimo.
La motivazione della sentenza chiarisce che "l’istituto del plus orario č una forma di premio alla produttivitā disciplinato prima dal D.P.R. 25.6.1983 n. 348, poi dal D.P.R. 20.5.1987 n.270 e quindi dal D.P.R. 28.11.1990 n.384, che č dovuto agli operatori sanitari che concorrono personalmente e direttamente all’erogazione delle prestazioni incentivate per l’attivitā resa oltre l’orario ordinario e/o straordinario e da retribuire nei limiti preventivamente programmati ed autorizzati dall’amministrazione secondo le quote di riparto del relativo fondo (V. le decisioni di questo Consiglio, A.P. n. 7 del 13.10.1998 e di questa Sezione n. 1979 del 31.12.1998 ).
Inoltre, la situazione soggettiva del dipendente al pagamento del plus orario effettivamente prestato ha natura di diritto soggettivo solo quando il servizio sia stato svolto in conformitā a delibere autorizzative valide ed efficaci, mentre in difetto di tali condizioni ha consistenza di interesse legittimo da far valere nel termine di decadenza (V. la decisione di questa Sezione n. 232 del 10.3.1999)".