"Scienza e Professione"
Mensile di informazione e varie attualita' - Reg. Trib. Roma n. 397/2004 del 7/10/2004
Resp.:   Daniele Zamperini  O.M. Roma 19738 - O. d. G. Lazio e Molise 073422

Cassazione: medici responsabili anche per "colpa lieve" 


            La Corte di Cassazione amplia la responsabilità dei medici chiamati a rispondere anche per colpa lieve qualora "per omissione di diligenza o imprudenza provochino un danno nell'esecuzione di un intervento".

            Applicando questo principio, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato da Antonio C., un ginecologo-ostetrico napoletano, condannato, insieme alla casa di cura, a risarcire i genitori di un neonato venuto al mondo con "danni irreversibili" a un miliardo di vecchie lire per "avere praticato un parto per via naturale a una sua paziente per la quale si sarebbe dovuto intervenire con un cesareo".

            Secondo piazza Cavour, nel momento in cui il professionista fa un errore "iniziale nella scelta della tecnica operativa", non ha più importanza "l'assunto del medico" che rivendichi un "evento imprevedibile" nel corso dell'intervento. Invano il medico si è difeso in Cassazione sostenendo che si era trovato di fronte a una "improvvisa emergenza" legata a una "distonia della spalla del feto non prevedibile come rilevato dai consulenti" e che, dunque, aveva dovuto optare per il parto naturale per "evitare la morte del feto".

            La Terza sezione civile ha obiettato che "la responsabilità legata all'esercizio dell'attività di un professionista trova
            applicazione nel criterio della diligenza del buon padre di famiglia". Pertanto, hanno scritto gli Ermellini nella sentenza 583/05, la "responsabilità del medico per i danni causati al paziente postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento tra i quali quello della diligenza che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività con implica attenzione e adeguata preparazione".

            Di qui la responsabilità dei medici anche per "colpa lieve" quando per "omissione di diligenza o di imprudenza" provochino un "danno nell'esercizio di un intervento".