Dissenso del medico di controllo

D: … se il medico di controllo, in visita presso un mio paziente in malattia, dissente dalla diagnosi e dalla prognosi?

R.: Il medico di controllo ha diritto, sulla base degli accertamenti medici e clinici da lui effettuati, di dissentire sulla prognosi

e sulla durata della malattia, anticipando quindi eventualmente la ripresa dell’attivita’ lavorativa. Non ha diritto invece ad

esprimere una diagnosi o a palesare al paziente giudizi e alcun tipo sull’operato del medico curante.

Cio’ sarebbe in contrasto con la legge (ad esempio D.M. 12 Ottobre 2000, G.U. n. 261 dell’8/11/2000, art. 10). Dissensi

diagnostici sono contrari anche a quanto espresso dal codice deontologico che stabilisce (art. 65): “nelle funzioni medicolegali

di controllo il medico deve far conoscere al soggetto sottoposto ad accertamento la propria qualifica e la propria funzione;

non deve rendere palese al soggetto stesso le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia”. Un comportamento

del genere e’ quindi sanzionabile dal punto di vista deontologico oltre che dal punto di vista civile per eventuali danni

subiti.