Anche l' illecito sportivo puo' rientrare nell' ambito penale
Cass. Penale . 1943 del 23/5/2005

Se l' atleta presenta condotte deliberatamente pregiudizievoli dell' integrita' fisica dell' avversario, oltre all' illecito sportivo puo' ravvisarsi un illecito penale.

Il coso specifico riguardava un calciatore che, nel corso di una partita, aveva violentemente colpito un avversario all' addome procurandogli la rottura della milza. La difesa dell' imputato aveva invocato, tra le altre motivazioni di assoluzione, il principio del "consenso dell' avente diritto", in base al quale ogni giocatore si assumerebbe volontariamente il rischio di subire una lesione nel corso del gioco. La Corte ha respinto tale interpretazione, per il principio di indisponibilita'  della propria integrita' fisica.

In particolare la Corte ha definito penalmente rilevante la condotta di colui che durante una competizione sportiva non solo vada a travalicare l'area del rischio consentito violando le regole tassative del principio di lealtā e di rispetto dell'avversario (condotta sanzionata dai regolamenti sportivi), ma effettui quella violazione  deliberatamente, allo scopo di conseguire il risultato, con indifferenza  per l'altrui integritā fisica  o addirittura con volontaria accettazione del rischio di pregiudicarla.
Se la circostanza di gioco č solo l'occasione dell'azione volta a cagionare lesioni, sorretta dalla volontā di compiere un atto di violenza fisica  (per ragioni estranee alla gara, per pregressi risentimenti personali, per rivalsa o ritorsione) si rientra nel campo delle lesioni dolose; si rientra invece nel campo delle lesioni colpose nelle ipotesi in cui la violazione dalla quale conseguano lesioni personali,  avvenuta  nel corso di un'ordinaria situazione di gioco, sia finalizzata non ad arrecare pregiudizio all'avversario, ma al conseguimento in forma illecita e dunque antisportiva  di un determinato obiettivo agonistico, salva la verifica in concreto che lo svolgimento di un'azione di gioco non sia stata che un pretesto  per cagionare volontariamente danni all'avversario.
Nel caso specifico, non essendosi riscontrata una deliberata volonta' di ledere, il reato e' stato rubricato come colposo.