Infortunio in itinere: solo su terreno pubblico

Il TAR esclude l' infortunio in itinere se verificatosi sul proprio terreno condominiale

Il TAR definisce con maggior precisione il concetto di “infortunio in itinere”, stabilendo in particolare che non integra la fattispecie di infortunio in itinere l'incidente occorso nelle scale condominiali nel recarsi al lavoro.

Non può essere considerato infortunio in itinere (specifica il Tribnale) l'incidente occorso ad un dipendente pubblico mentre si recava al lavoro nello scendere le scale del condominio in cui risiede, in quanto evento verificatosi nel luogo di abitazione: infatti, affinchè possa gravare sulla comunità il rischio generico della "strada" nell'infortunio in itinere, la distanza che il dipendente è tenuto a coprire per raggiungere il luogo di lavoro non può che essere il percorso stradale, vale a dire quello delle ordinarie vie di comunicazione che si dipartono dall'edificio di cui fa parte la casa di abitazione.

Ratio dell'istituto è l'indennizzare il lavoratore rispetto agli effetti nocivi di un accadimento che si verifichi, senza sua diretta responsabilità, in un ambito esterno alla sua sfera di privata autonomia.
(TAR Sentenza, Sez. II, 13/04/2005, n. 2695)