All' invalido vanno affidati compiti compatibili con le sue condizioni

Non puo' essere licenziato se gli vengono affidate mansioni non compatibili con le sue condizioni fisiche (Cassazione Sezione Lavoro n. 9547 del 14 giugno 2003).


E. P., invalido civile affetto da gravi difetti della funzione deambulatoria, veniva assunto da una Ditta in base alla legge sul collocamento obbligatorio.

Gli venivano assegnate mansioni di guardia addetto alla sorveglianza di due macchine poste su piani diversi e collegate da sette gradini. I compiti assegnatigli prevedevano frequenti spostamenti sulla scala e lungo una passerella.

L’azienda lo licenziava durante il periodo di prova, addebitandogli scarsa diligenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.

Il lavoratore impugnava il licenziamento davanti al Pretore sostenendo che le mansioni assegnategli erano inadeguate al suo stato di invalidità perché comportavano rapidi spostamenti incompatibili con le sue difficoltà di deambulazione.

Sia il Pretore che il Tribunale di II grado, sulla base di una consulenza tecnica e di testimonianze, ritenevano illegittimo il licenziamento.

Anche la Suprema Corte rigettava  il ricorso dell’azienda in quanto, pur essendo stato assunto E.P.con patto di prova, tuttavia le norme operano nel senso di imporre che la prova riguardi mansioni compatibili con lo stato dell’invalido. L’affidamento di mansioni compatibili costituisce quindi il necessario presupposto dell’esperimento in quanto l’apprezzamento del datore di lavoro sull’attitudine e la diligenza dell’invalido deve avvenire nell’ambito della sua effettiva capacità lavorativa.

Premesso tale principio il mancato affidamento di mansioni compatibili con lo stato di invalidità rende contra legem in radice l’esperimento effettuato, assorbendo ogni questione relativa alla diligenza dimostrata dal lavoratore.

 

Daniele Zamperini
Guido Zamperini