Linea dura verso i malati che si sottraggono alla visita di controllo

Ripetute condanne in Cassazione per lavoratori assenti alle visite di controllo: le giustificazioni devono essere rigorose

Una prima sentenza della sezione Lavoro della Cassazione (Sent. n. 6618/2007) ha confermato che costituisce giusta causa di licenziamento "il non consentire al datore di lavoro il controllo sullo stato di malattia senza dar prova di un'adeguata ragione di impedimento".  Il lavoratore aveva tentato di giustificare il proprio allontanamento con la necessità di accompagnare la nonna ad una visita di controllo producendo in giudizio il relativo certificato medico. Ma i giudici non sono stati dello stesso parere:

"La reperibilità del lavoratore ammalato nel domicilio durante le prestabilite ore della giornata costituisce un onere all'interno del rapporto assicurativo con l'ente previdenziale e un obbligo accessorio alla prestazione principale del rapporto di lavoro, la cui violazione assume rilievo disciplinare all'interno del rapporto stesso, salva la prova, da parte del lavoratore, dell'esistenza di un ragionevole impedimento all'osservanza del comportamento dovuto. … il dipendente non può limitarsi a produrre il certificato medico attestante l'effettuazione di una visita specialistica o di un trattamento terapeutico durante l'orario di reperibilità, ma deve dare dimostrazione della loro urgenza e indifferibilità, e cioè di una necessità di effettuarli sorta durante le ore della possibile visita di controllo". 
Analoghi principi sono espressi in un’ altra sentenza (Sent. 3921/2007) riguardante un lavoratore assente dal proprio domicilio nelle fasce orarie di controllo perché recatosi da un medico specialista. 
Il lavoratore, in questo caso, deve dimostrare l'impossibilità di sottoporsi a tale visita al di fuori delle fasce orarie di reperibilità.La Cote ha precisato che "l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata … può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l’impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità". 
Daniele Zamperini