Abbandonare l' infortunato e' omissione di soccorso (o peggio)

Il dovere di prestare assistenza all'infortunato, imposto dal Codice Penale, obbliga ad attendere in loco l'arrivo dei soccorsi

 La Corte di Cassazione (sez. V penale, sentenza n. 3397 del 2/2/2005) ha confermato la condanna per Omissione di Soccorso (art. 593 C.P.) ai danni di un soccorritore che, essendo stato testimone di un incidente stradale, aveva chiamato prontamente la polizia ed il pronto intervento sanitario ma si era poi allontanato dal luogo dell’ incidente senza attenderne l’ arrivo.  L’ infortunato era poi deceduto malgrado i successivi soccorsi.

La Cassazione ha specificato che l’ obbligo di prestare assistenza  non si limita   all’ immediato intervento ma deve comprendere, successivamente, l'adozione delle cautele atte a limitare il danno riportato dalla persona offesa ed a scongiurare la sua ulteriore esposizione a pericolo.

Era indispensabile, quindi che il primo soccorritore attendesse la “presa in carico” dell’ infortunato da parte dei successivi intervenuti.

Il medico, poi, ha obblighi ulteriori, legati alle sue qualfiche: a seconda del ruolo che rivesta nella circostanza egli puo' essere Pubblico Ufficiale, incaricato di pubblico servizio o esecente un servizio di pubblica utilita'. In ogni caso la violazione dell' obbligo di soccorso riveste per lui caratteristiche di particolare gravita'. 

 Guido Zamperini - Daniele Zamperini