Non e’ lecito utilizzare borsisti e obiettori per utilita’ privata. Configura i reati di concussione e peculato
E’ viva nel ricordo di molti l’ abitudine dei “Baroni” di utilizzare tirocinanti o borsisti per svolgere lavori che non competevano loro, talvolta anche al di fuori dell’ Ospedale o dell’ Universita’. Tale abitudine sembra essere tuttora presente, ma non viene piu’ tacitamente accettata come in passato. Infatti il Presidente di una nota Associazione e’ stato recentemente condannato a due anni di reclusione per avere utilizzato alcuni borsisti nel suo studio, al fine di svolgere “ con abitualita’ affari relativi all’ attivita’ privata”.
Nel caso specifico l’ imputato aveva utilizzato anche obiettori di coscienza per svolgere attivita' al di fuori dei compiti dell'ente.
I giudici di merito (Corte d’ Appello di Catanzaro) avevano duramente censurato tale comportamento, con una dura condanna, confermata dalla Cassazione (VI Sez. penale, Sent. 12291/2008) rilevando i reati di concussione e di peculato.
La durezza della Corte e’ motivata dal fatto che dalle indagini era emerso " che nei confronti degli obiettori di coscienza [l’ imputato] aveva tenuto un comportamento prevaticatore che aveva realizzato una concussione nella forma dell'induzione". E che sussisteva il "netus pubblicae potestatis in quanto aveva fatto leva sulla sua posizione di preminenza che gli consentiva di agevolare o danneggiare i giovani per persuaderli alle indebite prestazioni, che gli avevano procurato il vantaggio economico di poter fruire della loro forza lavorativa gratuita per la sua attivita' professionale".
Stesso discorso valeva per l'utilizzo dei borsisti che venivano "dirottati per la sua personale utilita' “.
E’ possibile (ed auspicabile) che il nuovo duro orientamento giurisprudenziale possa contribuire ad estirpare certe inveterate ma scorrette abitudini.
DZ
Fonte: cataldi.it