In caso di guida di autoveicolo sotto l' effetto (sospetto) di supefacenti, diventa reato rifiutarsi di effettuare l' esame del sangue. Tale rifiuto integra il reato previsto dall'art. 187, commi 3 e 4, del Codice della Strada. ( Cass. n. 2987/14)
Daniele Zamperini
Un automobilita, imputato del reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, si era rifiutato di sottoporsi al prelievo ematico adducendo di non aver riportato alcuna lesione e quindi di non necessitare di accertamenti clinici e sanitari.
La Cassazione ha pero' specificato che e' effettivamente possibile per il conducente opporsi agli accertamenti sanitari richiesti per finalità diagnostico-terapeutiche qualora non necessari; non e' lecito rifiutarsi se essi vengono richiesti per scopi investigativi, volti a verificare le condizioni psicofisiche del conducente.
E' irrilevante, in questo caso, se la persona abbia riportato delle lesioni oppure no.
Infatti, secondo la Suprema Corte, le due procedure procedono su binari diversi per cui il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti e' illegittimo, integrando il reato previsto dall'art. 187 del Codice della Strada
(187 C.8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119...:".
Gli accertamenti previsti dall'articolo 187 del Codice della Strada, quindi, non corrispondono a quelli praticati per necessità terapeutica ma sono piuttosto di esami richiesti dagli agenti quando c'è motivo di ritenere che il conducente si trovi alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e non necessiti di cure e trattamento ospedaliero.
Non e' quindi possibile esimersi.
Daniele Zamperini