Se vuoi cambiare ufficialmente sesso devi operarti ai genitali
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Una recente sentenza del Tribunale di Roma (n. 34525/14) ha stabilito che per registrare allo stato civile il cambio di sesso, questo deve essere "completo".
Daniele Zamperini



Un uomo, che avvertiva fin dall' infanzia una natura intimamente femminile, aveva assunto gli atteggiamenti psicologici e comportamentali dell' altro sesso, assumendo poi anche un aspetto fisico di tipo femminile mediante cure ormonali e una mastoplastica additiva. A questo punto aveva chiesto, ai sensi degli artt. 2 e 3 l. n. 164/1982, la rettifica degli atti dello stato civile correggendo il sesso da maschile a femminile con aggiunto cambio del nome.

Il Tribunale ha respinto la richiesta ritenendo che ne' il disturbo d'identità di genere, ne' i trattamenti sanitari di ormonoterapia e di mastoplastica siano sufficienti a ritenere perfezionato dal punto di vista fisico l'adeguamento dei caratteri sessuali del ricorrente al sesso opposto.

Per il Tribunale di Roma, infatti, la norma è chiara.

Anche se non è più necessaria, a seguito dei ripetuti interventi legislativi, la preventiva autorizzazione da parte del Tribunale all' intervento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da un genere all'altro,tuttavia e' rimasta immutata la disposizione che stabilisce che "la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".

Per questo motivo e' indubitabile che l'intervenuto adeguamento dei caratteri sessuali costituisca il presupposto indispensabile della rettifica dell'identità sessuale figurante negli atti dello stato civile. E poiché, si legge nella sentenza "l'identità sessuale è necessariamente collegata imprescindibilmente all'astratta capacità riproduttiva di genere, è evidente che è soltanto per effetto dell'avvenuta modificazione della struttura anatomica del soggetto con l'eliminazione quanto meno degli organi riproduttivi che può ritenersi verificata la richiesta condizione dell'azione".

Non sarebbe percio' necessaria la ricostruzione degli organi genitali femminili (di per se', in questa circastanza, solo estetici e non funzionali,  "non può tuttavia prescindersi dall'intervenuta asportazione degli organi riproduttivi che per una persona di sesso maschile, quand'anche si possa prescindere dalla completa asportazione o trasformazione del pene in vagina, comporta in ogni caso la rimozione dei testicoli o almeno l'interruzione delle vie riproduttive (ovverosia dei cd. "dotti deferenti" veicolanti gli spermatozoi) attraverso l'intervento di vasectomia".

Poiche' nel caso in oggetto cio' non era stato effettuato e l' uomo rimaneva astrattamente maschile, non si poteva ritenere verificato l'adeguamento dei caratteri sessuali richiesto dalla norma.

Daniele Zamperini






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