La raccomandazione non e' reato se l' altro non e' costretto
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


 E' prassi frequentissima (e ne abbiamo seguito clamorosi procedimenti giudiziari) la "telefonatina" o la letterina di raccomandazione a favore di questo o di quello. Ma tale prassi non costituisce reato penale quanto non c'e' costrizione (Cass. . 32035/14).
Daniele Zamperini

Nel corso di un indagine per cui erano state disposte delle intercettazioni ambientali, veniva udito un comandante dei Carabinieri che segnalava la propria figlia ad un assessore a proposito di un prossimo concorso pubblico.

Denunciati e sottoposti a processo per abuso d' ufficio, il comandante dei Carabinieri andava libero da pena, in secondo grado, per prescrizione del reato.
L'assessore e il Segretario comunale, la Commissione di concorso e il Presidente della stessa, si rivolgevano invece alla Cassazione e venivano infine prosciolti dalla Suprema Corte dalle accuse di abuso d'ufficio e falsità in atto pubblico.

La Cassazione, anche sulla base di precedente giurisprudenza (n. 38762/12) , assolveva gli imputati  perche' in sostanza  la raccomandazione, se effettivamente e' solo questo, non si atteggia con comportamenti coattivi e positivi nei confronti del pubblico ufficiale, ma lo lascia libero di aderire o meno a un "invito".

Commento personale:
molti si mostrano scandalizzati da tale decisione ma nel paese del "tengo famiglia" e' probabile che, in una o altra occasione, piu' o meno tutti abbiano quanto meno cercato la "spintarella".
Certo c'e' spintarella e spintarella: c'e' quella che effettivamente non contiene elementi di costrizione ma c'e' anche quella che pur formalmente innocente puo' invece indurre un atteggiamento di soggezione (o una implicita promessa di contropartita) tale da costituire praticamente un obbligo.
C'e' da sperare che i magistrati sappiano discernere con giudizio...

Daniele Zamperini






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