Coltivare in casa qualche piantina, essendo l'entita' minima e l'uso esclusivamente personale, non e' punibile, poiché le condizioni concrete escludono la possibile diffusione della sostanza producibile e/o l'ampliamento della coltivazione.
(Cass. n. 33835 /2014)
Daniele Zamperini
Ad un uomo erano state scoperte e sequestrate alcune piantine di marijuana coltivate in casa. Si trattava, in concreto, di "un vaso con due piantine (dell'altezza di 33 cm) di marijuana". Dagli esami successivi risulto' che da tali piantine potevano ricavarsi "foglioline" contenenti quantitativi inferiori al valore della quantità massima detenibile.
Malgrato tale irrisoria quantita' l' imputato veniva condannato dai giudici di merito.
Lo stesso Procuratore generale della Repubblica proponeva ricorso, che e' stato accolto dalla Cassazione vista l'inoffensività della condotta, in presenza di quantità trascurabili di sostanza stupefacente destinata all'esclusivo uso personale.
La Corte sottolineava come ci fosse un' effettiva differenza tra la mera detenzione dello stupefacente e la sua coltivazione, in quanto quest' ultima e' punita di per se' " in ragione del carattere di aumento della disponibilità e della possibilità di ulteriore diffusione" mentre la detenzione, e' penalmente rilevante solo quando "è destinata all'uso di terzi mentre, se destinata all'uso personale, ha la sanzione (amministrativa) corrispondente a tale ultima condotta".
Andava quindi distinta la condotta che sia in concreto inoffensiva cioè di "tale levità da essere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcuna ulteriore diffusione della sostanza".
Nel caso in oggetto, vista l' assoluta inconsistenza della coltivazione in questione, la Corte annullava senza rinvio la sentenza di condanna perche' il fatto non sussiste.
Andava quindi distinta la condotta che sia in concreto inoffensiva cioè di "tale levità da essere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcuna ulteriore diffusione della sostanza".
La Corte sottolineava come ci fosse un' effettiva differenza tra la mera detenzione dello stupefacente e la sua coltivazione, in quanto quest' ultima e' punita di per se' " in ragione del carattere di aumento della disponibilità e della possibilità di ulteriore diffusione" mentre la detenzione, e' penalmente rilevante solo quando "è destinata all'uso di terzi mentre, se destinata all'uso personale, ha la sanzione (amministrativa) corrispondente a tale ultima condotta". Andava quindi distinta la condotta che sia in concreto inoffensiva cioè di "tale levità da essere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcuna ulteriore diffusione della sostanza".