E' reato fotocopiare i testi universitari, soprattutto per lucro
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


Fotocopiare un testo universitario (prassi diffusissima) in certi casi puo' costituire reato.  Se fatte a scopo di lucro, (ad esempio per essere vendute) sussiste l'ipotesi di reato di cui all'articolo 171 ter  comma 2B della legge 633/41.  (Cassazione  penale n. 44919/14)
G. Zamperini



Una donna, titolare di un esercizio commerciale, era stata condannata a otto mesi di reclusione e  2.000 Euro di multa in quanto, in seguito ad ispezione della Guardia di Finanza erano state rinvenuti, fotocopiati o salvati su hard-disk, numerosi testi e dispense universitarie.

La donna, ricorrendo in Cassazione, si era difesa sostenendo che i giudici di merito avrebbero erroneamente qualificato la sua condotta come una attività di riproduzione in forma imprenditoriale, mentre in realta non c'era alcuna finalita' di lucro, trattandosi di fotocopie effettuate autonomamente dagli studenti a sua insaputa.
La Cassazione respingeva queste argomentazioni ritenendole inverosimili, anche consideramdo il numero molto elevato di testi trovati memorizzati sull' hard-disk.

La condanna veniva cosi' confermata , con aggiunta di ammenda e condanna al pagamento delle spese di giudizio.
" Va ricordato (sottolinea la Corte) che l’art. 171 ter comma 2 della L. 633/41 come modificata dall’art. 68 commi 3 e 4 della L. 248/00, individua l’ambito di liceità delle riproduzione per uso personale, mediante fotocopiatura o sistemi analoghi, di volumi o fascicoli di periodici, con l’espressa previsione di un limite quantitativo delle riproduzioni che va circoscritto al 15% dello intero scritto e con corresponsione di un compenso forfettario agli aventi diritto" ... "L’art. 171 ter, comma 1, lett. b), nella ipotesi aggravata delineata al comma 2, punisce, tra le altre condotte, chi abusivamente riproduce opere letterarie tutelate dal diritto di autore “per uso non personale” e “per trame profitto”.

G. Zamperini






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