Legittimo il licenziamento del lavoratore che, usufruendo dei permessi ex legge 104, anziche' prestare assistenza al familiare disabile se ne va a una serata danzante. (Cassaz. sentenza 8784/15).
Daniele Zamperini
Il lavoratore, scoperto usufruire in modo cosi' "creativo" del permesso ottenuto ex legge 104/92 per assistere un familiare disabile, aveva sostenuto che, per alcune ore, aveva effettivamente utilizzato il permesso per assistere la madre. La Cassazione ha respinto questa argomentazione evidenziando che non ha alcun rilievo il tipo di assistenza che il lavoratore deve prestare in concreto ma che invece e' risultato pacifico che il giorno del permesso retribuito era stato richiesto per soddisfare esigenze che nulla avevano a che vedere con l'assistenza. Il permesso quindi era stato utilizzato per scopi diversi da quelli per cui era stato concesso.
La Cassazione nella sentnza sottolinea il particolare disvalore sociale di tale condotta che pone a carico della collettività dei costi utilizzati per soddisfare esigenze personali.
Questi comportamenti danneggiano sia il datore di lavoro (costretto a riorganizzare il lavoro gravando gli altri lavoratori dell' onere della sostituzione, e inoltre deve anticipare il costo economico) sia l' INPS ( e quindi la collettivita') , che in un secondo tempo deve poi accollarsi l' onere economico.
In ogni caso acquista particolare importanza ai fini del licenziamento e' la compromissione del rapporto di fiducia con il datore di lavoro ponendo in dubbio la futura correttezza dell’adempimento della prestazione lavorativa.
Daniele Zamperini