Povero medico! Se ne accorge anche la Magistratura!
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Argomento: Normative di interesse sanitario


In una causa civile su un caso di responsabilita' medica la Corte riduce sensibilmente i risarcimenti per un importante concorso di colpa del paziente. Ma esprime anche una serie di considerazioni sulla situazione della categoria medica, ormai vessata dalla giurisprudenza e quasi impossibilitata a difendersi
Corte d'Appello, Roma, sentenza 11/03/2015 n° 1667
Daniele Zamperini


Una signora riferiva di “essersi impigliata con l’anello del quarto dito della mano sinistra ad un cancello causandosi la lesione (consistita nello scuoiamento del dito)”.
Sottoposta ad intervento ne residuava la deformazione anatomica del dito, la perdita di sensibilità e capacità di prensione, impossibilita' ad articolare il dito, e cicatrici.

In primo grado i sanitari venivano condannati al risarcimento del danno (quantificato in € 82.240,86) in quanto “non appare inverosimile ritenere che una tempestiva e corretta diagnosi ed una tempestiva e corretta terapia avrebbero verosimilmente evitato l’evento negativo”.

La Corte d’Appello, considerando che concorso di colpa del paziente (ex art. 1227 c.c.), consistito nell’essersi procurato la lesione che ha reso necessario l’intervento sanitario, riduceva  proporzionalmente la responsabilità del medico, riformava la sentenza riducendo il risarcimento a circa 16.000 Euro.

Ma colpiscono alcune considerazioni espresse dalla Corte che dava atto che nel nostro sistema giudiziario, “il medico o la struttura sanitaria convenuta in giudizio dal preteso danneggiato ha ormai possibilità di scampo pressoché nulle.
La causa di tale situazione e' un insieme di fattori quali “la totale dislocazione della responsabilità dal versante contrattuale”, il fatto che “l’obbligazione del medico e della struttura sanitaria e' riguardata come obbligazione di risultato”, che “il nesso di causalita' si scrutina in applicazione del parametro del piu' probabile che non”, e, infine, che “l’incertezza sul nesso di causalita' ridonda in danno del medico”.

Pertanto, prosegue la Corte, pur non essendovi spazio per rigettare la domanda in ragione della mancanza di prova del nesso di causalita' tra la condotta del sanitario ed i postumi patiti dalla danneggiata “atteso il quadro della giurisprudenza di legittimita'” ... “i detti postumi sono il frutto quanto meno del concorso del fatto colposo della danneggiata, che per propria evidente negligenza –distrazione si è provocata lo scuoiamento del dito”.

Su queste basi il risarcimento veniva considerevolmente ridotto.

E' molto interessare come il settore della responsabilita' medica sia attraversato attualmente da una serie di ripensamenti che, qualora divenissero costante giurisprudenza, alleggerirebbero in modo rilevante il sanitario e potrebbero arginare, almeno in parte, il fenomeno della medicina difensiva.

Abbiamo gia' esposto in questa sede la sentenza del Tribunale di Milano del 17/7/14 (a cui questa sentenza si rifa' in parte), nonche' lo spostamento progressivo del punto di vista giurisprudenziale, tendente ad una visione piu' equilibrata della responsabilita' medica. E' la prima volta da molti anni.
Speriamo bene!







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