Chi consegna in pagamento di un debito assegni postdatati scoperti fornando rassicurazioni sulla futura disponibilità del denaro, è responsabile del reato di truffa (Cassazione n. 52021/2014)
Daniele Zamperini
Un salumificio aveva consegnato ad un uomo merce per un valore di circa 23.000 Euro accettando in pagamento assegni postdatati risultati poi privi di copertura finanziaria.
Condannato per truffa dai giudici di merito, il condannato ricorreva in Cassazione sostenendo che il suo comportamento non configurasse la truffa non essendoci stati artifici o raggiri. Egli, sosteneva, aveva solo acquistato la merce per conto delle ditte che rappresentava, senza sapere se gli assegni fossero scoperti o meno e non traendo alcun vantaggio patrimoniale della vicenda.
Rifacendosi a giurisprudenza precedente la Cassazione respingeva la tesi dell' imputato: "integra il delitto di truffa, perché costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all’esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria, onde ottenere la credibilità da parte dell’altro contraente, sì da indurlo in errore sulla consistenza patrimoniale ed economica della controparte”.
Tale comportamento era stato chiaramente posto in essere in questo caso, considerato che l’imputato non solo aveva rassicurato l’imprenditore circa la copertura degli assegni inducendolo ad accettarli, ma provvedeva, di volta in volta, autonomamente a postdatarli dimostrando in tal modo di essere consapevole della mancanza di provvista degli stessi, i quali, peraltro, erano tutti tratti sul conto corrente bancario della cognata.
La truffa, inoltre, si concretizza anche in mancanza di diretto vantaggio patrimoniale, essendo sufficiente che derivi un ingiusto profitto ad altri.
L'uomo veniva condannato quindi anche al pagamento delle spese processuali.