Matrimonio nullo per la Chiesa ma non per lo Stato
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Il giudice ecclesiastico aveva deliberato la nullita' di un matrimonio protrattosi per diversi anni. La Cassazione (Sez Unite n. 16379/2014) ha stabilito invece che, per lo stato italiano non puo' essere sancita la nullita' allorche' la convivenza si sia protratta per oltre un triennio

La Corte,  dopo aver ripercorso i principi tutelati dalla Costituzione, dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dopo aver analizzato i rapporti tra il diritto interno e quello canonico, alla luce dei Patti Lateranensi del 1929 e dei successivi Accordi del 1984, e' arrivata alla decisione  che la convivenza, qualora abbia avuto i caratteri della riconoscibilità e della stabilità, e' elemento essenziale del "matrimonio-rapporto", per cui il giudice interno è impossibilitato a "delibare" le sentenze del tribunale ecclesiastico, indipendentemente dalle cause.  

La Corte ha sottolineato infatti che "la convivenza dei coniugi connotata dai più volte sottolineati caratteri e protrattasi per almeno tre anni dopo la celebrazione del matrimonio, in quanto costitutiva di una situazione giuridica disciplinata e tutelata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di "ordine pubblico italiano" ...  osta alla dichiarazione di efficacia nella repubblica italiana delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario".


"Il criterio dei tre anni successivi alle nozze" precisa poi la Corte, va considerato "requisito minimo presuntivo a dimostrazione della stabilità del rapporto matrimoniale".

Guido Zamperini







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