Eutanasia? A volte e' omicidio volontario
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Non risponde di Omicidio del consenziente, ma di omicidio volontario colui che termina la vita di un altro senza un valido, univoco e inequivocabile consenso.

 In mancanza di elementi di prova chiari, univoci e convincenti della effettiva e consapevole volontà della persona di morire, deve essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e della percezione, che altri possono avere, della qualità della vita stessa.
 
La Cassazione (Prima sez. penale, Sent. n. 13410/2008) ha confermato la sentenza dei giudici di merito che avevano condannato per omicidio volontario un nonno che aveva ucciso la nipote, oligofrenica e affetta da gravi disturbi comportamentali, strangolandola, in seguito ad una crisi psichica con manifesta volonta’ di morire.
 
I difensori del nonno avevano invocato il riconoscimento di una fattispecie meno grave, quella disciplinata dall’ art. 579 riguardo all’ omicidio del consenziente, in quanto il consenso alla morte e’ apparso viziato proprio dalle condizioni psichiche della nipote, che non era in condizione di affermare una valida volonta’.
La legge infatti, (terzo comma dell’ art. 579) dispone infatti che qualora la manifestazione di volonta’ del consenziente appaia viziata, sia per motivi di fatto sia per una situazione di presunzione legale, vadano applicate senza deroghe le normative relative all’ omicidio.
 
Qualora manchino elementi di prova chiari, univoci e convincenti della effettiva e consapevole volontà della persona di morire, nessuna importanza puo’ avere, ad esempio, la percezione che altri possono avere della sua sofferenza e della sua qualita’ della vita.
 
I Magistrati hanno confermato che  “non sono sufficienti ai fini della validità, della serietà e dell’attualità del consenso alla propria eliminazione fisica le saltuarie manifestazioni di sconforto o i tentativi di gettarsi dall’auto in movimento di una giovane diciottenne affetta da ritardo mentale con disturbi di personalità e del comportamento, caratterizzati da frequenti episodi di agitazione psicomotoria, con aspetti fobico-ossessivi”.
E viene affermato un principio che puo’ avere una importante ricaduta generale e che si inserisce nell’ attuale dibattito sulla liceita’ dell’ eutanasia:
“Il carattere personalissimo del diritto alla vita e alla salute non attribuisce ai familiari più stretti della persona affetta da ritardo mentale (quale nella specie il nonno) il potere di disporre della sua integrità fisica e di assumere in sua vece determinazioni di morte in nome dell’unicità di un modello culturale di riferimento… “.
DZ- PO
 





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