Il Consiglio di Stato conferma, in alcuni casi, il diritto di libera scelta del medico da parte dell' assistito anche in deroga alle norme convenzionali ( Consiglio di Stato n. 565/2016)
Daniele Zamperini
Un medico calabrese presento ricorso al TAR regionale contro un provvedimento regionale che ristrutturava gli ambiti territoriali dei Distretti crendo quindi degli ambiti territoriali piu' ristretti (seppur compresi all' interno della ASL) entro i quali era limitata l' attivita' dei medici di famiglia e i pazienti potevano effettuare la scelta del medico.
Veniva cosi' limitata l' attivita' dei MMG al solo ambito del Comune di residenza penalizzando sia i sanitari che i pazienti, non tenendo conto del rapporto fiduciario costituito tra medici e assistiti.
La Regione sosteneva invece che il provvedimento impugnato costituiva attuazione dell’Accordo Collettivo approvato con d.p.r. n. 270/2000.
Il TAR Calabria dava ragione alla Pubblica Amministrazione affermando che il provvedimento costituiva applicazione di quanto previsto nell’Accordo Collettivo e che l’assistenza doveva essere organizzata per ambiti comunali, salvo deroghe particolari.
Il sanitario ricorreva in appello al Consiglio di Stato. Questi, con sentenza n. 565/2016 del 10 febbraio 2016, ribaltava la sentenza dando ragione al medico e affermando che, se e' vero che l’accordo collettivo subordina l’interesse del singolo medico ad esigenze di razionalizzazione organizzativa, e' altrettanto vero che il principio della libera scelta del medico da parte dell’assistito, e' principio prevalente rispetto ad una clausola dell’accordo che ne impedisca la concreta applicazione, senza che alla base vi siano gravi e reali esigenze di natura organizzativa.
Dice il CdS “esigenze interne di natura organizzativa (pur se legittime), non possono riconnettersi alla residenza anagrafica dei medici di base e condurre alla creazione di “Distretti infracircoscrizionali” di pochi o piccolissimi Comuni, tali da pregiudicare il principio del diritto di scelta più ampia possibile da parte dell’assistito”.
La sentenza cita diversi precedenti giurisprudenziali che, pur ammettendo che la liberta' di scelta del medico non e' illimitata ma deve coincidere ordinariamente con l' estensione della ASL di appartentenza, tuttavia non e' ammissibile che tale potere sia limitato ad un territorio infracircoscrizionale , cioe' ristretto ad una parte soltanto del territorio della ASL stessa.
Il Consiglio di Stato ha pertanto accolto l’appello del medico, riformava la sentenza di primo grado annullando il provvedimento che limitava l'ambito di attivita' del sanitario.
Daniele Zamperini