Va commisurato alla sopravvivenza il risarcimento dopo decesso per cause natural
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Il risarcimento di un soggetto che decede mentre e' in corso la procedura, va calcolato in base all' effettiva sopravvivenza e non in base a tabelle medie.  Si deve tener conto, tuttavia, che il primo periodo "vale" piu' del successivo.

La Corte di Cassazione si e’ recentemente pronunciata nel caso di un soggetto che, leso in seguito ad un sinistro stradale, era poi deceduto per cause naturali dopo cinque anni.

Essendo ancora in corso la causa per il risarcimento, si e’ posto il quesito se questo dovesse essere calcolato in base alle tabelle comunemente usate (basate su una stima statistica della sopravvivenza presumibile) o in base al periodo di vita effettivamente trascorso.

Nella sentenza n. 2106/2008 i giudici hanno seguito questa seconda linea di condotta sentenziando  che "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi".

Ma non e’ un calcolo strettamente aritmetico perche’, ha precisato la Corte, "l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, per quanto tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi".

DZ- CP







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