Per la Cassazione, servirsi dei permessi retribuiti ex Legge 104/92 per scopi diversi, dedicandone solo una parte minoritaria all' effettiva assistenza del disabile, tale condotta costituisce una violazione dei doveri di buona fede e correttezza, e legittima il licenziamento per giusta causa
(Cassazione n. 5574/2016)
Daniele Zamperini
Come e' noto i lavoratori possono beneficiare di permessi retribuiti nel caso in cui essi stessi siano affetti da disabilità grave o nel caso in cui invece debbano assistere dei familiari con handicap in situazione di gravita'.
Non sono rari pero' i casi in cui di tale strumento si faccia uso improprio, utilizzando tali permessi per fini estranei ed esclusivamente personali
Un lavoratore e' stato licenziato in quanto si era servito dei permessi per scopi estranei all' assistenza dell' handicappato, al punto di riservare a quest' ultimo meno del 20% per l' effettiva assistenza.
Il lavoratore ha impugnato in giudizio il licenziamento ma le corti di merito gli davano torto, confermandolo: l'utilizzazione dei permessi mensili per scopi estranei a quelli per i quali gli stessi erano stati concessi costituisce un comportamento grave e tale da far perdere al datore di lavoro la fiducia nei successivi adempimenti, idoneo a giustificare il recesso per giusta causa.
Finito in Cassazione, questa confermava le decisioni dei giudici di merito, sottolineando che si trattava di una vera e propria violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro, idonea a legittimare il recesso del datore di lavoro dal rapporto.
Il licenziamento veniva cosi' confermato.
Commento:
Non e' certamente la prima sentenza sull' argomento: sembra che si stia affermando un indirizzo rigoroso verso tali comportamenti che oltretutto causano spesso problemi organizzativi di non poco conto ai datori di lavoro, nonche' un clima di sfiducia e di risentimento da parte dei lavoratori onesti. Occorre che tanti comprendano che i permessi ex Legge 104 non costituiscono l' occasione per una vacanza supplementare o per dedicarsi ad attivita' che nulla hanno a che vedere con il disabile.
Ne abbiamo gia' scritto su
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=1205
Daniele Zamperini