Occorre tener conto, allorche’ si risarcisce un danno subito da un minore, di una serie di fattori che influiscono sullo sviluppoe sulla evoluzione vitale futura. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, n. 6288/2008)
Nel caso di lesioni gravi a soggetto minore (5 anni) la lesione della salute include il danno biologico nella sua complessità di lesione fisica, psichica, interrelazionale e dinamica; conseguentemente la valutazione della gravità del danno deve avvenire mediante consulenza medico legale che tenga conto anche dell'evoluzione dei postumi invalidanti, della perdita della capacità lavorativa generica e delle qualità della vita, sicché la valutazione tabellare attuariale deve avvenire ai valori attuali (al tempo liquidazione) con elevata personalizzazione, attesa la lunga durata della invalidità rispetto alle speranza di vita.
Tali criteri derivano dal superiore principio della lesione integrale del danno alla salute, che attiene ad un diritto umano inviolabile, costituzionalmente garantito anche nel suo aspetto risarcitorio".
E’ stato indicato anche il criterio per il risarcimento della perdita’ di capacita’ lavorativa specifica, che nel minore va comunque attuato, seppure con criterio presuntivo:
"La domanda di ristoro patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica in soggetto minore” ha stabilito la Corte “ si fonda sul danno ingiusto da lesione della salute, ed è scientificamente provata dalla valutazione della gravità delle lesioni e dalla loro possibile evoluzione negativa nella fase successiva alla crescita; la valutazione equitativa è a carattere satisfattiva e deve tenere alla integralità del risarcimento".
DZ - PO