L' eccessiva lentezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa costituisce un valido motivo di licenziamento
(Corte d' Appello di Genova sez lavoro n. 108/2016)
I fatti:
Una societa' aveva
disposto il licenziamento di un operaio gia' richiamato e sanzionato in passato
per l' eccessiva lentezza nello svolgimento del proprio lavoro.
Nel caso specifico l' operaio per montare le parti di un trasformatore
(operazione che richiedeva poco piu' di mezz' ora) aveva impiegato oltre tre
ore e mezza distribuite nell' arco di una intera settimana.
Per il giudice genovese
la voluta lentezza o la negligenza nell'esecuzione della prestazione di lavoro
rappresentano un valido motivo di licenziamento, a maggior ragione considerando
che il dipendente era stato in passato sanzionato per un comportamento simile.
Tale condotta infatti e'
tale da compromettere il vincolo fiduciario sussistentre tra lavoratore e datore
di lavoro.
La decisione della
corte ligure si e' anche basata su
precedenti decisioni della Cassazione (n. 23172/2013) che aveva confermato il
licenziamento per giusta causa nei confronti di un dipendente flemmatico
nell'attività lavorativa e con predisposizione all'insubordinazione.
Daniele Zamperini