Viene riferito che i NAS stanno (in alcune zone) girando le farmacie comminando pesanti multe ai medici che, nelle ricette private non ripetibili, non indicano il Codice Fiscale del paziente. Questo in base alla interpretazione letterale di una norma di legge, sottoposta pero' a diverse letture e prassi ormai stabilizzate da decenni.
Ritengo utile percio' riassumere le norme che disciplinano questo ambito tenendo presente che i commenti, le opinioni e i suggerimenti qui espressi sono del tutto personali
Daniele Zamperini
PROMEMORIA PER LA CORRETTA STESURA DELLE RICETTE MEDICHE
Riferimenti normativi: R.D. 1706/38, art. 38; D.P.R. 309/90; D.Lvo 539/92 art. 5 e modif. -L. 237/93; DL 219/2006 - Nota Min. Sanita' 800/UCS/AG. 70.3/2147 del 6- 5-1985; Bollettino Informativo sui Farmaci n. 4/2000; Nota Min. Sanita' n. 12573 dell' 11/07/2006; ).
RICETTA RIPETIBILE
1) Requisiti indispensabili: data e firma del medico. Non sono obbligatori altri formalismi: la ricetta e’ valida anche se priva delle generalita’ del paziente o della posologia . Dosaggio e confezione qualora ne esistano diversi.
2) Il medico deve essere identificabile: non basta la sola firma, deve esserci una intestazione a stampa o un timbro o altra scrittura analoga).
3) Validita’: sei mesi, e non piu' di dieci volte. La prescrizione in ricetta di piu' di una confezione di farmaco ne esclude la ripetibilita'.
RICETTA NON RIPETIBILE (la pietra dello scandalo)
1) La validita’ e’ di trenta giorni, escluso quello di prescrizione.
2) Utilizzazione: La ricetta puo’ essere usata una sola volta, e viene ritirata dal farmacista, che la conserva in originale per sei mesi, dopodiche' la inoltra alla ASL per rimborso (nel caso di ricette in regime di convenzione) oppure la distrugge (nel caso di farmaci non convenzionati.
3) Formalismi: Il medico deve indicare nella ricetta
a) Generalita’ del paziente o Codice Fiscale ( v. sotto)
b) Numero complessivo delle confezioni da dispensare (se non indicato, si dispensera’ una sola confezione).
c) Dosaggio del farmaco, se in commercio ne e' presente piu' di uno (in mancanza verra’ dispensato il farmaco a dosaggio inferiore).
d) Confezione, (se in commercio ne e' presente piu' di una sara’ consegnata la confezione a dosaggio piu' basso).
e) Luogo e data (v. sotto)
f) Firma del medico (anche se non necessariamente leggibile).
f) Intestazione o timbro riportanti le generalita' del medico o un eventuale codice che lo identifichino.
La ricetta non e' valida se mancante della data o della firma del medico; tali omissioni non sono sanabili. La mancanza dei dati del paziente I dati a), e), f) sono indispensabili. La loro mancata apposizione rende espressamente la ricetta non valida (D. L.vo 539/92 art. 5).
NOTAZIONI
A quanto viene riferito, sono state comminate pesanti ammende ad alcuni medici perche', in seguito ad ispezioni dei NAS in alcune farmacie, sono state trovate ricette non corrispondenti alle norme attuali o mancanti di dati obbligatori per legge. La multa varia da 300 a 1800 Euro. E' stata applicata di solito la cifra di 600 Euro, corrispondente al doppio del minimo (cifra contemplata in caso di pagamento con sanzione ridotta).
Si tratta spesso della omissione delle generalita' del paziente o del suo codice fiscale.
Nello specifico viene spesso sanzionata la mancanza del C.F. pur essendo state indicate le generalita' complete.
In effetti i medici omettono quasi sempre il codice fiscale inserendo invece le generalita' del paziente.
Si tratta di una procedura consolidata negli anni, e consentita da tutte le precedenti normative, partendo anche dal BIF (Bollettino di informazione sui Farmaci pubblicato dal Ministero) n. 4 del 2000 che stabiliva specificamente che andassero inserite le generalita' o il C.F. in alternativa ove occorresse salvaguardare la riservatezza.
Le cose sono cambiate col DL 219 del 2006 che all' art. 89 prevede espressamente che per le ricette non ripetibili
" Il medico e' tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo il codice fiscale del paziente; nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, si applicano le relative procedure". (comma 4).
Questa norma e' stata poi reinterpretata dal Ministero della Salute che, con nota 12573 dell' 11/07/2006 ha precisato che tale norma e' finalizzata alla salvaguardia della riservatezza del paziente per cui il codice fiscale e' obbligatorio solo quando l' interessato non vuole far comparire il proprio nome e cognome.
Malgrado cio' diversi medici sono stati attualmente perseguiti e sanzionati per mancanza del C.F.
La nota del Ministero ha una sua logica intrinseca, perche' altrimenti l' opera terapeutica del medico di fronte ad un paziente bisognoso di farmaci verrebbe subordinata alla circostanza che il paziente abbia o non abbia con se' il Codice Fiscale.
Inoltre molte Autorita' ( Ordini Medici, Aziende Sanitarie ecc.) non riportano sui loro siti Internet l' obbligo del C.F. ma solo la possibilita' di inserirlo su richiesta. Il medico, in base al principio di affidamento, non puo' ignorare questi pareri autorevoli.
Quindi, in sostanza:
Queste norme riguardano tutte le ricette per tali farmaci, siano convenzionate che "bianche" come specificatamente previsto.
Riguardano non solo i medici territoriali ma anche ospedalieri o dipendenti da Istituti.
A questo proposito, a parte le normative generali, si veda anche la Nota del Ministero della Sanita' 800/UCS/AG. 70.3/2147 del 6-5-1985): " Nel redigere le prescrizioni, il medico puo' far uso anche di ricettari intestati a ambulatori, cliniche e case di cura, ospedali, ecc. purche' apponga in calce alla ricetta stessa il proprio timbro personale o adotti qualsiasi altro mezzo che lo identifichi".
La firma "ospedaliera" costituita spesso da un semplice scarabocchio senza ulteriori specificazioni e' quindi illecita,rende nulla la ricetta e, ove manchino le generalita' o il C.F. del paziente, passibile di sanzione.
Le ricette bianche non ripetibili devono riportare assolutamente le generalita' del paziente o, se questi lo preferisce, il suo codice fiscale.
In questo momento di caccia alle streghe sarebbe utile inserire sempre il C.F. onde evitare inutili contenziosi.
Resta il problema delle prescrizioni necessarie per i pazienti che non lo abbiano con se'... si puo' solo sperare in un principio di ragionevolezza.
Le multe per ricette che contengano solo le generalita' ma non il C.F. (effettuate quindi in base al testo della legge senza tener conto dei chiarimenti interpretativi del Ministero) possono essere, a mio giudizio, contestate.
Mi risulta che alcuni sindacati medici (in particolare lo SMI, Sindacato Medici Italiani) intenda interpellare l' Agenzia delle Entrate e le altre autorita' nazionali per evitare contenziosi verso tanti medici sostanzialmente incolpevoli.
Per quanto riguarda il problema del luogo di rilascio, segnalato da un collega:
Il problema non esiste per le ricette rilasciate in ambito convenzionato in quanto sono registrati presso la ASL sia l' indirizzo del medico (per le ambulatoriali) che del paziente (per le domiciliari).
Per quanto riguarda le ricette bianche si puo' osservare che la lettera del DL 219/2006 prescrive l' inserimento della data e non del luogo ma la maggior parte degli enti consultati su Internet (Ordini, ASL, eccetera) interpreta la norma estensivamente, chiedendo anche l' indicazione del luogo di emissione.
Del resto, come e' noto, anche le ricette, in una certa misura, possono "certificare" alcuni aspetti dell' atto medico (nello specifico in merito alla necessita' di un farmaco e alla modalita' di uso dello stesso) per cui appare logico e raccomandabile (anche se forse non obbligatorio) che nella ricetta venga riportato anche il luogo di rilascio
Daniele Zamperini