Le norme sull’ indennizzo da parte dello Stato per ingiusta detenzione non sono applicabili nel caso di Trattamento Sanitario Obbligatorio nel caso di illegittimità, ma se c'e' stato comportamento colposo e' possibile rivalersi sui responsabili
Un soggetto sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio ha chiesto allo Stato un indennizzo in base agli artt. 314 e 315 del Codice di Procedura Penale, i quali prevedono un indennizzo per chi abbia subito una ingiusta detenzione, la c.d. equa riparazione per l’ ingiusta custodia cautelare.
A suo avviso il TSO, applicato in modo illegittimo, lo aveva colpito in modo analogo all’ ingiusta detenzione, determinando la restrizione della sua libertà personale nonche’ effetti negativi
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La Corte di Cassazione ( Sez. IV penale, Sent. n. 17718/2008) ha invece stabilito che le norme per l’ ingiusta detenzione non possono essere estese per analogia al TSO applicato illegittimamente, nonostante tale regime sanitario forzato colpisca l'individuo in modo simile all'ingiusta custodia cautelare in quanto determina di fatto una effettiva restrizione della libertà personale.
Sarebbe rientrato infatti nell’ autonoma scelta del legislatore l'avere previsto una speciale procedura per l'errore giudiziario cautelare e l'avere, invece, escluso da tale scelta altri tipi di errori, anche se simili negli effetti pratici.
Alla vittima resta comunque la possibilita’ di rivalersi in sede civile sui promotori del TSO, qualora nel loro operato si siano evidenziati elementi colposi.
DZ—OP–
Fonte www.laprevidenza.it