Il medico sottoposto ad indagine non puo' opporsi al sequestro del suo PC sulla base della salvaguardia dei dati personali dei pazienti ivi contenuti.Cassazione n. 1159/2017.
Il medico sottoposto ad indagine non puo' opporsi al sequestro del suo PC sulla base della salvaguardia dei dati personali dei pazienti ivi contenuti.Cassazione n. 1159/2017.
I fatti: un medico indagato per evasione fiscale proponeva ricorso in Cassazione contro il sequestro effettuato dalle Autorita', sostenendo che le attrezzature sequestrate non erano qualificabili come corpi di reato o come oggetti pertinenti il reato.
La Cassazione ha respnto il ricorso ritenendo che tali attrezzature erano necessarie in quanto strumenti di prova del reato.
Anche il sequestro del' intero sistema informatico e' stato giudicato proporzionale al reato e giustificabile per l’esigenza di eseguire su quest’ultimo attività tecniche che richiedono anche una verifica dell' hardware.
La Corte ha anche respinto le argomentazioni concernenti le garanzie di legge per i dati personali dei clienti dello studio medico: e' vero che questi, secondo quanto disposto dall’articolo 26 del D.Lgs 196/2003, possono essere oggetto di trattamento solamente qualora ci sia il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante; tale limitazione tuttavia non opera nei confronti dell’autorità giudiziaria che indaga su fatti penalmente rilevanti, sulla base dei principi generali del diritto processuale penale e, in aggiunta, dall’articolo 18, comma 2, del codice sulla privacy, il quale stabilisce che il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Non e' quindi possibile sperare di essere coperti dalle norme sulla privacy!
Daniele Zamperini