Spetta solo al medico il compito di accertare lesioni e danni fisici conseguenti a incidenti stradali, anche in mancanza di accertamenti strumentali
(Cass. III civ. n. 18773/2016).
Una donna, in seguito a sinistro stradale riportava danni alla propria autovettura nonche' danni fisici diagnosticati in sede di P.S.
La corte di merito concedeva il risarcimento per i danni alla vettura ma negava il risarcimento dei danni alla persona in base all'art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, poiche' le "affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico... riscontrate all'infortunata" non erano state dimostrate "con le rigorose modalità prescritte ex lege" ovvero non erano state accertate visivamente o strumentalmente.
La donna ricorreva in Cassazione sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente respinto la sua domanda risarcitoria in quanto lesioni contusive "alla spalla sinistra, allo emotorace sinistro ed alla cervicale" patite da essa erano state accertate "visivamente come ritiene la legge" dal "sanitario di guardia al Pronto Soccorso" e oggetto di richiesta risarcitoria limitata al danno biologico temporaneo e non gia' permanente.
La Cassazione accoglieva il ricorso della donna precisando i criteri secondo i quali il danno biologico debba essere "suscettibile di accertamento medico-legale".
Vanno applicati i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale, (ossia il visivo-clinico-strumentale, che non vanno considerati gerarchicamente ordinati tra loro, ne' unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis).
Appare evidente, secondo la Cassazione, l'errore in diritto commesso dal giudice di appello che aveva respinto la domanda risarcitoria nonostante il referto medico avesse diagnosticato "contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale guaribili in 7 giorni", le quali lesioni, dunque, non potevano essere ritenute, di per se', "affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico" alla stregua dell'art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012.
Viene quindi respinta l' interpretazione restrittiva della legge n. 27 del 24 marzo 2012 che sosteneva la non risarcibilita' di danni fisici in assenza di riscontri ottenuti mediante accertamenti strumentali.
Anche il solo accertamento clinico, quindi, puo' rientrare nei criteri di legge per la risarcibilita', purche' basato su corretta criteriologia scientifica.
Daniele Zamperini