La rete wi-Fi aperta non comporta responsabilita' per il gestore
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Argomento: Varie utilità per il medico




La Corte Europea, richiamandosi anche a precedenti disposizioni, ha precisato che il gestore di un' attivita' commerciale che metta a disposizione la propria rete wi-fi aperta non e' responsabile dell' uso illecito che ne faccia l' utente, seppure con qualche eventuale limitazione di carattere nazionale. (Causa C-484/14.


La Corte di Giustizia Europea, confermando quanto sancito dalla Corte di Monaco di Baviera, ha stabilito che il gestore di un negozio che offre gratuitamente al pubblico una rete wi-fi non è responsabile delle violazioni commesse dagli utenti. 

La causa era stata promossa dalla Sony verso un commerciante di Monaco di Baviera in quanto un suo cliente, avvalendosi della reta wi-fi aperta, aveva scaricato illegalmente contenuti protetti da  copyright.
La Sony aveva quindi richiesto un corposo risarcimento dei danni. 

Nel 2010 i giudici del Tribunale regionale di Monaco non ravvisavano una violazione dei diritti d’autore da parte del gestore del negozio, tuttavia adivano alla Corte di giustizia per la questione inerente alla responsabilità indiretta del commerciante a causa di mancata protezione della sua rete wi-fi.

La Corte Ue decideva, in coerenza con la direttiva 2000/31 EU sul commercio elettronico, che "il titolare di diritti d'autore non può chiedere ad un prestatore (di wi-fi, ndr) un risarcimento per il motivo che tale rete è stata utilizzata da terzi in violazione dei suoi diritti". 
La Corte precisava pero' che al commerciante puo' essere imposto da un’autorità o organo giurisdizionale nazionale l' uso di una password al fine di proteggere la propria rete e di identificare gli utilizzatori. 

Viene quindi esclusa la responsabilità del gestore per l’attività illecita di un terzo, purche' non partecipi direttamente alla trasmissione dei dati.

In Italia, in base all' art. 10 della L. 98/2013 (conversione del c.d. "Decreto del fare") l' impresa commerciale che non abbia  come attivita' principale la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, non ha l' obbligo di identificazione degli  utenti, ne' c'e' obbligo di richiesta di autorizzazione alla questura da parte di chi offre il servizio gratuito. 

Daniele Zamperini







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