Qualora un intervento chirurgico, pur se effettuato secondo i migliori criteri operatori senza pregiudizio per la salute del paziente, risulti poi essere stato totalmente inutile, comporta comunque un danno risarcibile (Cass. Sez. III civile, n. 12597/2017).
Si torna (di fatto) all' "obbligo di risultato"?
Una paziente aveva avanzato richiesta di risarcimento danni a seguito di un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra effettuato in una Casa di Cura.
I giudici di merito avevano respinto la richiesta in quanto, come confermato dalla CTU, l' intervento, pur non avendo conseguito miglioramenti, era stato correttamente eseguito, senza lesioni o postumi che potessero aver causato invalidita' temporanea o permanente alla donna.
La donna tuttavia contestava che i giudici avessero errato prendendo in esame solo questi elementi e non tenendo conto del fatto che l' intervento era risultato poi sostanzialmente inutile, con tutte le conseguenze di natura patrimoniale e non patrimoniale dovute alla persistenza della patologia, "né i danni di carattere fisico e psicologico spese e sofferenza patita, conseguenze psicologiche dovute alla persistenza della patologia dalla prospettiva di subire una nuova operazione".
L' inutilita' dell' intervento era conseguente al fatto che la donna venne sottoposta a un intervento chirurgico, con un'ingerenza nella propria sfera psicofisica, in mancanza pero' delle condizioni di preparazione necessarie per il successo dell'intervento, cioe' per la rimozione della patologia, cui l'intervento doveva essere funzionale, e senza che, dopo la sua esecuzione, si prescrivesse la terapia riabilitativa parimenti necessaria per il suo successo.
A causa di questo duplice comportamento omissivo, prosegue il Collegio, l'esecuzione dell'intervento e' risultata inutile, nonostante la correttezza della tecnica impiegata per eseguirlo.
I giudici di merito, secondo la Cassazione, avevano trascurato il fatto che l'esecuzione dell'intervento, pur corretta nelle sue modalita', a cagione del comportamento omissivo preparatorio e di quello riabilitativo successivo, si era concretata in una ingerenza nella sfera psico-fisica della signora, del tutto inutile e come tale priva di giustificazione, perché oggettivamente inidonea e non finalizzata all'eliminazione della patologia.
Si e' cosi' determinato un danno evento, quale ingerenza nella sfera psico-fisica della paziente del tutto ingiustificata e non giustificata dal consenso da essa data all'intervento, oltre che un danno conseguenza che si identifica sia nella menomazione delle normali implicazioni dell'agire della persona, sia nella sofferenza notoriamente ricollegabile alla successiva percezione dell'esito non risolutivo dell'intervento.
Alla paziente veniva percio' riconosciuto il risarcimento richiesto.
Daniele Zamperini