Va pagato il tempo del cambio abito e turno
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Argomento: Normative di interesse sanitario




Va retribuito anche il tempo che l'operatore sanitario ha impiegato per la vestizione (e la svestizione) della divisa, nonchè per il passaggio di consegne all'entrata (e all'uscita) del proprio turno.  (Cassazione 27799/2017)


Una ASL ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza di Corte d' Appello che aveva dichiarato il diritto dell'infermiere a percepire la retribuzione maturata per il tempo utilizzato per la vestizione/svestizione della divisa aziendale e per dare/ricevere le consegne all'uscita e all'entrata dal proprio turno di lavoro.

In Cassazione la ASL sostenne che la motivazione della Corte d' Appello sarebbe stata in palese contrasto con una serie di norme (tra cui il d.lgs. 66/2003, il c.c.n.l. per il comparto sanità 2001 e il c.c. integrativo aziendale del 2003), trattandosi di attività rientrante nella normale diligenza preparatoria all' attivita' professionale.

Secondo i giudici, invece, si sarebbe trattato di adempimenti connessi a un'effettiva e diligente prestazione, meritevoli pertanto di compenso economico.

La Cassazione ha ritenuto che,  sia per l' aspetto del cambio abito sia per quello relativo al cambio turno entrino in gioco comportamenti integrativi e strumentali all'adempimento dell'obbligazione principale, i quali nondimeno appaiono funzionali ai fini del corretto espletamento dei doveri deontologici della presa in carico del paziente e della continuità assistenziale.

Tale principio non e' sempre invocabile: per la giurisprudenza, il tempo dedicato alla vestizione/svestizione e' considerato tempo di lavoro (e quindi pagabile) ove disposto dall' azienda;  in mancanza di tale circostanza l'atto rientrebbe invece nell'obbligo di diligenza preparatoria e non darebbe titolo ad autonomo corrispettivo.   
Tale situazione, tuttavia, non è invocabile nel caso in esame e il cambio abito deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell'AUSL in quanto detto obbligo viene imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto.
Il cambio di consegne  qualora tiferibile "ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro", per la funzione che è chiamata ad assolvere, va considerato, di per sé stesso, meritevole di ricompensa economica.

La ASL veniva cosi' condannata.
Daniele Zamperini







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