Risarcimento civile solo dopo il giudicato penale
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario




Nelle cause per responsabilità medica, il giudice penale non puo' trasmettere la domanda di risarcimento al giudice civile sino a che l'accertamento penale del fatto non sia divenuto definitivo (Cassazione n.15182/17).


I fatti:
un medico e la casa di cura ove era avvenuto il fatto, imputati per il decesso di un paziente, erano stati condannati dai giudici di merito.
Questi avevano rimesso il caso, per quanto atteneva al risarcimeto del danno, al giudice civile.
Questa decisione veniva impugnata in Cassazione in quanto il procedimento penale non era stato completamente definto.
La Cassazione accoglieva il principio che alla sentenza penale definitiva insorgesse la dipendenza della pronuncia di condanna risarcitoria devoluta dal tribunale penale al giudice civile.
Infatti se la sentenza che ha deciso ex art. 539 c.p.p. agli effetti civili di quantificazione viene impugnata in sede penale su ciò che costituisce il presupposto di tali effetti, e' possibile che l'esito dell'impugnazione penale faccia crollare quanto fatto valere davanti al giudice civile.
Il giudizio civile instaurato ai sensi dell'articolo 539 del codice di procedura penale diventerebbe  retroattivamente non sorretto da alcun interesse. 

La situazione sarebbe diversa nel caso in cui il giudizio penale, pervenuto in Cassazione, si concludesse con l'annullamento da parte del giudice di legittimità delle disposizioni o dei capi che riguardano l'azione civile o con l'accoglimento del ricorso promosso dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato.
In tali casi, infatti, per il giudice del rinvio non esisterebbe una scissione tra i due aspetti. 

Daniele Zamperini






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