Omessa informazione e' irrilevante se il paziente e' consapevole
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Argomento: Normative di interesse sanitario




 Il consenso informato e' fondamentale  in quanto "il titolare del diritto alla salute … non potrebbe compiere nessuna scelta consapevole, se non sapesse a quali conseguenze si esporrebbe adottando una terapia piuttosto che un'altra".  Tuttavia la prova del corretto consenso informato può essere data in giudizio anche mediante presunzioni ex art. 2727 c.c. (Cassazione 7516/2018).


La Cassazione ha chiarito che se il paziente, per qualsiasi causa, e' gia pienamente consapevole delle conseguenze cui va incontro compiendo una determinata scelta terapeutica, l'eventuale omissione di informazione da parte del medico diventa giuridicamente irrilevante perché manca il nesso di causalità tra tale inadempimento e le conseguenze dannose. del vulnus alla libertà di autodeterminazione.

Il caso in oggetto riguardava una donna he si era sottoposta in ambiente ospedaliero ad intervento di chiusura delle tube.
Malgrado tale intervento concepi' un figlio ed ebbe complicazioni flebitiche dalla gravidanza.
La donna chiamo' in giudizio l' Ospedale e la ASL affermando di non aver ricevuto una completa informazione sulle probabilita' di successo dell' intervento di sterilizzazione.

I Tribunali di primo e secondo grado respinsero assolsero i sanitari non riscontrando violazioni del diritto di informazione.

La donna ricorse in Cassazione sottolineando che non c'era alcun consenso scritto da parte della paziente ma che, essendo essa infermiera ostetrica, era presumibilmente a conoscenza delle problematiche connesse ad un intervento di sterilizzazione reversibile.

La donna respingeva questa argomentazione sottolineando che il consenso deve essere effettivamente provato e non puo' essere presunto.
La Cassazione respingeva l' argomentazione sottolineando che in effetti il medico curante e' obbligato a fornire completa informazione a prescindere dalle qualifiche professionali del paziente ma che, nel caso in esame la Corte d' Appello aveva rilevato una serie di plurimi indizi ( "gravi, precisi e concordanti") che facevano ritenere tale informazione pienamente recepita.

Insomma se il paziente e' pienamente consapevole dei problemi connessi all' intervento, l' omissione informativa da parte del sanitario diviene "giuridicamente irrilevante" perche' "ualsiasi conseguenza svantaggiosa dovrebbe ricondursi causalmente alle scelte consapevoli del paziente, piuttosto che al deficit informativo del medico".

In sintesi: il consenso informato non puo' essere presunto, ma puo' essere provato in via presuntiva ai sensi dell' art. 2727 C.C.

Daniele Zamperini







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