Fingere di aver perso la carta d'identita' allo scopo di ottenerne un duplicato integra il reato di cui all'art. 483 c.p. (Cass. 10309/2019)-
Fingere di aver perso la carta d'identita' per ottenerne il duplicato, integra il reato di falsita' ideologica del privato in atto pubblico, nel momento in cui la falsa denuncia di smarrimento e' presupposto necessario per il rilascio del nuovo documento.
La Corte di appello di Trento restituiva al Comune la carta di identita' confiscata all'imputato, che ne aveva falsamente denunciato lo smarrimento mentre invece l' aveva consegnata ad un creditore a garanzia del pagamento di un debito.
L' imputato veniva condannato per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. " Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - "1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a due anni. 2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi."
La sentenza era impugnata dal difensore dell'imputato che contestava la destinazione della falsa denuncia di smarrimento della carta.
La Cassazione con sentenza n. 10309/2019 rigettava il ricorso: "quanto all'affermazione del ricorrente secondo cui l'atto incriminato non era destinato a provare i fatti in esso affermati, il motivo è infondato perché non fa i conti con la giurisprudenza di questa Corte - che il Collegio condivide - secondo cui è configurabile il reato di cui all'art. 483 cod. pen. nel caso di falsa denuncia di smarrimento di un documento quando la predetta denunzia sia presupposto necessario per il rilascio del duplicato e, quindi, l'atto abbia una sua specifica destinazione ed efficacia probatoria."
Infatti la denunzia di smarrimento, comportando l'annotazione negli schedari del Comune, rappresenta il presupposto necessario nel procedimento amministrativo, per ottenere, una nuova carta d'identità in sostituzione di quella smarrita per cui risulta comprovata "sia la provenienza della dichiarazione da persona legittimata ad ottenere il duplicato, sia il dato oggettivo della perdita del documento, giuridicamente rilevante ai fini amministrativi".
La condanna veniva cosi' confermata.
Daniele Zamperini