Revoca patente per omicidio stradale: solo in certi casi
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Argomento: Normative di interesse sanitario




 Illegittimo l'art. 222 CdS nella parte in cui prevede la revoca automatica della patente in tutti i casi di omicidio e lesioni stradali: va applicata solo in caso di guida sotto l' influenza di alcol o droga (Corte Costituzionale, comunicato del 20/2/2019)


La Corte Costituzionale, investita della questione, ha dichiarato legittimo l' insprimento delle pene previsto dalla legge n. 41/2016 ma dichiara illegittimo l'art. 222 del Codice della Strada nella parte in cui dispone la revoca automatica della patente di guida in "tutti" i casi di omicidio e lesioni stradali. 

Viene dichiarato legittimo il divieto per il giudice di ritenere equivalenti o prevalenti le attenuanti per  "responsabilità non esclusiva"  rispetto alle aggravanti speciali previste per omicidio o lesioni stradali (stato di ebbrezzo o influsso di stupefacenti). Non e' pertanto legittima la riduzuione della pena fino alla meta' per l' applicazione di queste attenuanti.

Invece viene dichiarato illegittimo l' art. 222 del CdS ove prevede la revoca automatica della patente di guida in "tutti" i casi di omicidio e lesioni stradali.

Secondo la Corte, infatti, la revoca automatica deve essere applicata solo nei casi in cui la condanna per omicidio o lesioni stradali e'  aggravata dallo stato di ebbrezza o dall'alterazione causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti.  Il giudice, al di fuori di questi casi aggravati rimane libero di valutare se sia più giusto applicare la sanzione amministrativa che prevede la sola sospensione della patente.

Daniele Zamperini






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