Diventa obbligatorio l' indirizzo di posta elettronica certificato
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


Segnalato da Marco Venuti (www.medicoeleggi.it) un ulteriore, imprevisto, obbligo legislativo.
I professionisti, entro un anno, dovranno dotarsi di casella di posta elettronica certificata da comunicare all' Ordine e da utilizzare per una serie di adempimenti.
Tale obbligo riguarda TUTTI i professionisti iscritti agli Albi.
Tempi difficili per i medici che finora hanno rifiutato di servirsi del mezzo informatico!


L’obbligo, anche per i medici, di dotarsi di un indirizzo e-mail certificato e’ diventato legge.

Infatti, sulla GU n. 22 del 28.01.09, supplemento ordinario n. 14, è stata pubblicata la legge n. 2 del 28.01.09 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale).

L’articolo 16 del decreto legge, come modificato appunto dalla citata legge, riporta testualmente:


...........

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifi chino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certifi cata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.


7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.


8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi cazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a) , del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certifi cata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile

per via telematica. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ambito delle risorse disponibili.


9. Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 , senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.


10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certifi cata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 , nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L’estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

Daniele Zamperini - Pina Onotri






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