La vita vale piu’ della privacy: lo conferma la Corte Europea
Data: Argomento: Normative di interesse sanitario
I medici hanno il dovere di avvertire i partners dei soggetti malati di AIDS e non devono sovrastimare il diritto alla privacy. Grande scalpore di alcuni media che hanno riportato una lettura inesatta o fuorviante di una sentenza della Corte d' Appello Federale tedesca, confermata dalla Corte di Giustizia Europea: viene chiaramente enunciato che il medico che non avvisa il partner di un rischio di infezione da HIV sovrastima il suo dovere di riservatezza rispetto alla tutela del diritto alla vita, e commette una violazione dei suoi doveri professionali. Nel caso specifico il medico e’ stato assolto ma solo per insufficienza di prove circa il danno conseguente al suo comportamento in quanto la ricorrente non e’ stata in grado di dimostrare che la sua malattia dipendesse dal comportamento omissivo del medico (e' stato ipotizzato che avesse preso l' infezione gia' precedentemente, e la ricorrente, sulla quale gravava l' onere della prova, non ha potuto dimostrare il contrario). Ma in futuro, viene sottolineato, la diligenza medica in materia andra' valutata con criteri piu’ rigorosi. Riportiamo una sintesi della sentenza
CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA, STRASBURGO, QUINTA SEZIONE SENTENZA 5/3/2009, CASO COLAK /TSAKIRIDIS, GERMANIA I fatti: La ricorrente nel dicembre 1992 aveva notato un ingrossamento delle ghiandole del suo convivente. Questi aveva scoperto di essere malato di tumore e di AIDS; aveva rivelato alla compagna il tumore, ma aveva taciuto l' AIDS. Il 21 gennaio 1993 il malato ha informato il loro medico di famiglia, ma gli vietava espressamente di rivelare a chicchessia di aver contratto l'AIDS. Quando la sua compagna (la ricorrente) ha consultato il medico il 29 gennaio 1993, questi non faceva menzione della cosa. Il 22 dicembre 1994, il malato moriva. Nel marzo 1995, in occasione di una visita, il medico informava la ricorrente che il suo compagno era morto di Aids. Nel mese di aprile 1995 un esame del sangue stabiliva che la ricorrente era a sua volta HIV-positiva. Questa citava in giudizio il medico affermando che egli aveva omesso di informarla della malattia del partner e quindi non le aveva permesso di proteggersi dall' infezione. Nel corso del processo di primo grado, un perito dichiarava che, con elevata probabilita', la ricorrente era HIV positiva gia' in epoca precedente ai fatti in causa e che comunque all' epoca non esisteva una pratica medica generale per il trattamento delle infezioni da HIV. Il giudice di primo grado respingeva quindi il ricorso della donna ritenendo che, nel caso specifico, il medico avesse obbligo di derogare dal segreto solo se non vi fossero stati altri mezzi utili per prevenire il contagio. Cio', a suo dire, non era, in quanto il medico aveva informato il paziente delle misure necessarie da adottare per prevenire il contagio, e riteneva ragionevolmente che quest'ultimo avrebbe seguito i suoi consigli. La ricorrente presentava appello, e la Corte d' Appello modificava il giudizio a danno del medico, ritenendo che il medico, nella sua posizione di medico di famiglia, aveva mancato il suo dovere di diligenza nei confronti della ricorrente, e aveva invece "sovrastimato" il suo dovere di riservatezza verso il suo compagno. Il dovere di riservatezza di un medico nei confronti di un paziente, afferma la Corte, doveva essere limitato o addirittura abolito se un valore superiore fosse stato in gioco. Non informare la ricorrente circa la minaccia mortale per la sua salute, aveva configurato un errore di trattamento. Tuttavia la Corte considerava che il medico non aveva effettuato una violazione di un trattamento consolidato, ma aveva solo mal valutato, a causa delle scarse informazioni sull' argomento, il bilanciamento tra diversi interessi. Di conseguenza l’ errore (che pure esisteva e sarebbe stato perseguibile se il danno conseguente fosse stato dimostrato, n.d.r.) non era di gravita' tale da consentire, secondo la legge tedesca, l' inversione dell' onere della prova. Restava quindi a carico della ricorrente dimostrare che questo errore l’ aveva danneggiata essendo stata contagiata (contrariamente al parere dei periti) in epoca successiva al gennaio 1993, allorche' il medico era stato informato dell' infezione e aveva omesso di metterla in guardia. La ricorrente non e' stata in grado di presentare tale prova. Oltre alla causa civile di risarcimento, nei confronti del medico iniziava anche una causa penale: nell' agosto 2002 un altro perito esprimeva il parere, sia pure con un grado di probabilita' minore rispetto al primo perito, che l' infezione della donna potesse essere essersi verificata prima del gennaio 1993. Non potendosi stabilire con certezza la responsabilita' del medico nel causare il contagio, il procedimento veniva archiviato. Il 14 settembre 2007 la ricorrente chiedeva al medico una copia completa del suo fascicolo sanitario ma il sanitario, essendo decorsi i termini di legge per la sua conservazione, comunicava di averlo distrutto. La Corte Europea di Giustizia di Strasburgo, investita del caso, non trovava nella sentenza della Corte d' appello elementi che contraddicessero i principi di giustizia europea, approvandone quindi le decisioni e il processo logico. Non veniva contestato dalla Corte il principio che, scegliendo di non parlare, il medico aveva violato i suoi doveri professionali nei confronti della ricorrente, “sovrastimando” il suo dovere di riservatezza verso il malato rispetto alla tutela della salute della sua partner. Il fatto che, pero’, all’ epoca non esistessero norme precise in materia, non permetteva di classificare questo errore come “grave”, e quindi non era consentito invertire l’ onere della prova: restava a carico della ricorrente dimostrare di aver contratto l’ infezione in epoca successiva alla scoperta della malattia da parte del medico, e non nel corso della convivenza precedente. Non essendosi portata prova del danno, era corretta l' applicazione della legge tedesca, che aveva assolto il medico Tuttavia la Corte annotava che, avendo la sentenza della Corte d’ Appello di Francoforte chiarito l’ aspetto legale della questione, in epoca successiva si sarebbe dovuto applicare uno standard più elevato nei giudizi sulla diligenza medica in materia. Altre eccezioni di carattere giuridico presentate dalla ricorrente venivano del pari respinte. ....... Una doverosa precisazione: il dovere di avvertire, naturalmente, e' diretto verso gli assistiti del medico, che certamente non e' tenuto ad andare alla ricerca di partners sconosciuti. Ricordiamo inoltre che la normativa italiana sulla privacy consente la divulgazione di dati personali e sensibili qualora cio' avvenga per tutelare la vita o la salute di un terzo, previa autorizzazione del Garante. Sara' quindi utile (anche se forse superfluo) rispettare questa procedura.
Daniele Zamperini ( Queste informazioni sono ricavate da una versione tradotta in italiano della sentenza originale; ci scusiamo per eventuali imprecisioni nella traduzione)
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