Responsabilita' dei sanitari che trattano i pazienti Covid
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Argomento: Pareri legali











L’attuale pandemia da COVID-19 sta creando molti timori sui possibili scenari giudiziari che potrebbero coinvolgere dirigenti medici e sanitari ed in particolare sotto il profilo della responsabilità penale. 

A tal riguardo occorre chiarire che la legge n.24 dell’8 marzo 2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) ha introdotto nel codice penale l’art. 590 sexies avente ad oggetto la nuova disciplina della responsabilità penale colposa per morte o lesione in ambito medico. 
Il principale elemento di novità introdotto nell’ordinamento da questo articolo è una causa di esclusione della punibilità del sanitario qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia e il predetto abbia “rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”. 
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8770/2018 delle Sezioni Unite, oltre a confermare il ruolo decisivo delle linee guida in ambito sanitario, ha ridisegnato i confini entro cui opera la nuova causa di esclusione della punibilità prevista dalla legge Gelli-Bianco chiarendo che l’esercente la professione sanitaria risponde a titolo di colpa: 
1. Se l’evento si è verificato anche per colpa lieve dettata da imprudenza o negligenza; 
2. Se l’evento si è verificato per colpa anche lieve dettata da imperizia in caso di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’intervento quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o in mancanza dalle buone pratiche clinico assistenziali; 
3. Se l’evento si è verificato per colpa anche lieve dettata da imperizia in caso di errore nell’individuazione della tipologia di intervento e delle relative linee guida. 

La causa di non punibilità opera, infatti, laddove il sanitario abbia cagionato per colpa dettata da imperizia l’evento lesivo e mortale, pur essendosi attenuto alle linee guida adeguate al caso concreto. 
In un contesto fattuale e normativo complesso è indispensabile distinguere, i casi di responsabilità medica e sanitaria dall’evento avverso non imputabile. 
Da una simile ricostruzione deriverebbe, quindi, un’esposizione a responsabilità penale anche per la sola colpa lieve nel caso in cui il personale sanitario si discosti dalle c.d. linee guida. Vista la particolarità del caso in esame dovuta all’inesistenza di riferimenti accreditati della comunità scientifica, si pone il problema delle eventuali conseguenze penali per il sanitario. 
Tuttavia, l’esposizione a responsabilità penale del personale sanitario, coinvolto nel trattamento di pazienti affetti da COVID 19, per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p, ove si dovessero verificare situazioni  che esulino da quanto codificato a livello scientifico, risulterebbe arginata sotto il profilo della colpevolezza. 

Per informazioni ed ulteriori chiarimenti scrivici a: info@studiolegalesaraceno.com 
Jessica Pischedda 







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