Il medico non compie reato se rifiuta procedure dannose per il paziente
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Argomento: Normative di interesse sanitario





Non integra il reato di omissione di atti di ufficio previsto dall’art.328 c.p. la condotta del sanitario che agisce a tutela dell’incolumità del paziente.


Di sicuro interesse per i professionisti sanitari è la sentenza n. 24952/2018, con la quale la Corte di Cassazione ha statuito la insussistenza del reato di rifiuto di atti d’ufficio per il chirurgo che sospende l’intervento chirurgico in corso in assenza delle condizioni di sicurezza per il paziente. 

La fattispecie prevista dall’art. 328, comma 1, c.p. punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, indebitamente, rifiuta di compiere un atto del suo ufficio che per motivi di urgenza, deve essere compiuto senza ritardo. La connotazione indebita, secondo la giurisprudenza, si ha tutte quelle volte in cui il responsabile, non abbia esercitato alcuna discrezionalità tecnica, ma si sia semplicemente ed ingiustificatamente sottratto alla valutazione d'urgenza dell'atto del suo ufficio.

Per quanto attiene, nello specifico, l’ambito sanitario è necessario che la condotta si riferisca ad atti che per ragioni di sanità siano indilazionabili: ciò si verifica qualora ricorra la possibilità di conseguenze dannose dirette sul bene della sanità fisica o psichica del cittadino. 

Tale evenienza va valutata, pur senza trascurare la peculiarità di ogni singolo caso, in base alle indicazioni fornite dalla esperienza medica ed a quelle ricavabili dalla normativa relativa alla materia cui l'atto attiene: solo ad esito negativo di un indagine così condotta può ritenersi sussistente per l'operatore discrezionalità in ordine al rinvio dell'atto dovuto. Il Giudice può dunque valutare l'esercizio della discrezionalità tecnica opposta dal sanitario a giustificazione del suo comportamento.

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Saraceno e Associati Studio Legale
Jessica Pischedda







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