Bloccare un veicolo in marcia e’ reato
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario




Impedire la libertà di movimento di un utente della strada costituisce reato di violenza privata punito dall'art. 610 c.p. (Cass. V pen. 16/2020)


Bloccare col proprio corpo un veicolo impedendone volontariamente la liberta’ di movimento e’ reato, e se il veicolo riesce a liberarsi puo’ comunque realizzarsi una tentata violenza privata. Diversi sono i precedenti in materia, ad es http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=1116 )

Motivi economici (un debito da saldare) aveva generato un clima d'astio tra due uomini. 
Il giorno dell'evento, la persona offesa era stata avvisata che l'imputato (il creditore) lo aspettava fuori per aggredirlo e aveva chiamato i carabinieri che l'avevano scortato in caserma.
All’ uscita si era avviato verso casa a bordo della sua motocicletta ma si era trovato davanti l'imputato che, a piedi, aveva cercato di bloccarlo e di impedirgli la marcia, minacciandolo di morte. 

Il creditore era stato denunciato per tentata violenza privata nei confronti dell'imputato; non veniva applicata la norma sulla particolare tenuità.
E’ violenza privata impedire la libertà di movimento

La Corte d’ Appello aveva osservato come la condotta dell'imputato fosse correttamente qualificabile nel contestato delitto di tentata violenza privata, avendo egli compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a interromperne la marcia del motociclo che la persona offesa stava conducendo, pur non riuscendo nel suo intento perche’ questi, manovrando il mezzo, si era sottratto al tentativo di blocco
La Cassazione ha confermato la condanna nei suoi confronti.

L'impedire la liberta’ di movimento di un utente della strada, secondo la Corte, costituisce indubbiamente quella violenza che configura il delitto punito dall'art. 610 c.p., come dimostra un costante orientamento della Corte stessa (cfr., ex multis, Cass. n. 33253/2015).
La condotta tenuta dall'imputato non era rimasta alla mera fase degli atti preparatori, concretando invece il descritto tentativo compiuto.

Commento personale di un cittadino qualunque: 
una condotta diffusissima che si vede continuamente sia per strada che, ad esempio, in televisione, da parte di soggetti piu’ o meno giustificabili e quasi sempre impunita, viene implacabilmente sanzionata qualora diventi oggetto, indipendentemente dalle cause di  merito, dalla ragione e dal torto, di denuncia penale. 
Viene quasi da pensare che cio’ che conta non e’ avere ragione o torto, ma saper approfittare delle opportunita’ che la legge offre anche ai colpevoli.

Daniele Zamperini







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