Nel caso di maltrattamenti in famiglia o altri atti incompatibili con la legge italiana commessi da uno straniero residente in Italia, questi non puo’ invocare, come attenuante o scriminante le differenze culturali e religiose del suo paese di origine ( Cass. 8986/2020)
Un uomo era stato condannato dai giudici di merito per violenza sessuale e maltrattamenti con lesioni personali commessi nei confronti della compagna convivente more uxorio.
L’ imputato aveva presentato ricorso in Cassazione sostenendo che non fosse stata data rilevanza scriminante o attenuante alle sue particolari connotazioni culturali e religiose.
La Cassazione respingeva l’ argomentazione ritenendo "apodittica" e incomprensibile l’ argomentazione che vada considerata scriminante la differenza culturale e religiosa.
Viene dunque ribadito in sentenza il principio secondo cui, in tema dì cause di giustificazione, lo straniero imputato di un delitto non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere.
Daniele Zamperini