Il congedo parentale straordinario è una misura introdotta a sostegno delle famiglie al fine di permettere ai genitori che lavorano, di potersi prendere cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività didattiche svolte in presenza, causato dall’emergenza epidemiologica.
Trattasi in particolare di un permesso indennizzato, che prevede appunto la corresponsione di una indennità pari al 50% della retribuzione nonché la corresponsione della relativa contribuzione figurativa, per i lavoratori dipendenti che ne facciano richiesta.
Nello specifico, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Ebbene, l’art. 13 del D.L. 9 novembre 2020 n.149 prevede inoltre che, limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto - aree appositamente individuate con ordinanze del Ministro della Salute - nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza.
Tale beneficio è stato riconosciuto anche a genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ed iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
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Jessica Pischedda
Saraceno e Associati Studio Legale