Quando si verifica un incidente stradale con un animale selvatico si presume che la colpo sia in capo alla Regione (Cass. 25280/2020)
Un conducente chiedeva il risarcimento dei danni riportati alla sua autovettura a causa della collisione con un capriolo su una strada provinciale. Presentava la sua richiesta verso la Provincia e la Regione.
Sia il Giudice di Pace che, dopo, il Tribunale, respingevano la richiesta.
Il conducente ricorre quindi in Cassazione contestando principalmente la violazione delle regole sull'onere probatorio.
La Regione é titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, per cui se ne assume la responsabilita’ a meno che non riesca a dimostrare che ci sia una mancanza da parte degli enti a cui spetta in concreto l'esercizio di funzioni proprie o delegate, che non hanno adottate quelle misure che avrebbero potuto evitare l'evento.
La Cassazione, tuttavia, respingeva la richiesta dell’ automobilista perche’ il suo ricorso non aveva colto il nocciolo del problema:
Prima di tutto la Corte rileva che sulla legittimazione passiva della Regione affermata dal Tribunale si è formato il giudicato perché il relativo capo della sentenza non è stato impugnato.
In secondo luogo la Cassazione fa presente una precedente pronuncia "Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno."
Il ricorrente tuttavia non aveva fornito una prova adeguata a dimostrare la responsabilità degli enti preposti alla manutenzione della strada in relazione allo scontro tra la sua autovettura e l'animale selvatico. In pratica è mancata la prova della condotta colposa degli enti per quanto riguarda le condizioni e il mantenimento delle condizioni della strada e delle sue immediate vicinanze.
Commento personale: da cittadino romano, ormai abituato a vedere famiglie di cinghiali (ma anche di altri animali selvatici) per le vie di Roma, mi chiedo: ma se questi animali aggrediscono un cittadino o danneggiano qualche proprieta’, cosa deve fare il danneggiato? Dovra’ citare il Comune, la Provincia, la Regione, o magari tutti e tre, o altri ancora?
E quale prova di inadempimento dovra’ presentare in Tribunale?
E nel caso di lesioni personali, potrebbe insorgere qualche responsabilita' di tipo penale?
Saro’ scettico, ma non la vedo bene…
Daniele Zamperini