L'art. 365 c.p. punisce il sanitario che ritarda o omette di riferire all'autorità di avere prestato la propria opera in casi che configurano delitti: "Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro".
Il reato di omissione di referto è un delitto contro l'amministrazione della giustizia, ed e’ perseguibile d'ufficio.
E’ un reato che, ovviamente, puo’ essere commesso unicamente dall'esercente la professione sanitaria qualora questi abbia prestato la propria opera nell'ambito di un caso che configuri un'ipotesi delittuosa. Non puo’ interessare quindi il comune cittadino ne’ il sanitario che sia venuto a conoscenza dell’ evento delittuoso al di fuori della propria attivita’ professionale.
Il referto deve essere presentato entro il termine di 48 ore, ed il sanitario deve avere consapevolezza che il reato possa essere perseguibile d’ ufficio.
Il comma 2 dell'art. 365 c.p. prevede pero’ una causa di non punibilità, per cui non si configura il reato qualora quelle omissioni siano giustificate dal fatto che il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
Daniele Zamperini