Rischioso 'anticipare' farmaci senza ricetta
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Argomento: Normative di interesse sanitario





Condannata una farmacista che ha consegnato farmaci senza ricetta senza poter dimostrare la presenza delle condizioni che ammettono questa procedura (Cass. 1420/2021)


I fatti:
La Regione Puglia sanzionava una farmacista per aver ceduto senza ricetta 82 medicinali (per i quali era prevista la prescrizione medica) in violazione dell'art. 148 comma 7 e 88 del dlgs n. 219/2006. La farmacista si opponeva alla sanzione. Il Tribunale accoglieva il ricorso ritenendo che avesse solo anticipato la consegna dei farmaci, senza peraltro riscuotere il ticket o il prezzo al momento della consegna, in attesa della prescrizione medica con la quale avrebbe regolarizzato l'avvenuta cessione.

La Regione ricorreva in Appello ove il ricorso veniva accolto condannando la farmacista a pagare le spese del doppio grado di giudizio.

La farmacista a sua volta ricorreva in Cassazione sollevando due motivi.
Con il primo sosteneva che la Corte d'Appello non avesse rilevato l'insussistenza della condotta illecita visto che si era limitata ad anticipare solo la consegna del farmaco, senza neppure percepirne il prezzo e quindi senza realizzare la vendita. L'unico illecito che il giudice avrebbe potuto contestarle è la mancata tenuta del registro in cui riportare le consegne anticipata dei farmaci in casi di necessità e urgenza e in presenza di determinate condizioni.
Inoltre lamentava la mancata applicazione da parte della Corte di Appello dei benefici del cumulo giuridico e della continuazione.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1420/2021 respingeva il ricorso. 

Infatti l'art. 2 del decreto del Ministero della Salute del 31.03.2008 prevede la consegna anticipata del farmaco senza ricetta solo se è necessario per garantire la prosecuzione del trattamento a pazienti affetti da patologie tassativamente indicate ( Diabete, ipertensione, BPCO o altra patologia cronica), che devono risultare da ricette mediche precedenti contenenti la prescrizione dello stesso farmaco e da un documento sanitario che attesta la patologia, da una ricetta scaduta da non più di 30 giorni o dalla conoscenza diretta della patologia e del relativo trattamento medico da parte del farmacista.


L’ art. 3 dello stesso DM ammette la consegna anticipata del farmaco anche quando il paziente riesce a dimostrare di essere sottoposto a un trattamento che non può essere interrotto, se il farmacista dispone di ricette con data certa da cui desumere la continuità della prescrizione o se il paziente esibisce una confezione del farmaco danneggiata o inutilizzabile.
Altra eccezione: l'art. 4 ammette la consegna anticipata del farmaco rispetto alla ricetta se il paziente esibisce dimissioni ospedaliere anteriori di due giorni al massimo da cui risulta la prescrizione o la raccomandazione di continuare la cura con il farmaco indicato.

Il farmacista deve informare il cliente che la consegna anticipata è una procedura eccezionale, informare il medico curante e annotare l'operazione nell'apposito registro.

Nel caso in oggetto invece la consegna era avvenuta senza rispettare le condizioni sopra descritte; la farmacista aveva solo dichiarato di non essere in possesso del registro in cui annotare i farmaci consegnati anticipatamente, senza poter dimostrare la sussistenza delle condizioni che legittimano questa procedura.

Le sanzioni venivano quindi confermate.

Daniele Zamperini







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