Dal 6 maggio 2021 sospensione cautelativa della prestazione economica di invalidita', senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle strutture territoriali. (INPS messaggio 1835/2021 del 6/5)
Per le pensioni d'invalidità, dallo scorso sei maggio, l'assenza alla visita di revisione determinerà la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali., a prescindere dal ricevimento o meno della comunicazione postale.
L’ obiettivo è quello di ridurre le prestazioni non dovute.L’ INPS comunichera’ all'interessato l'avvenuta interruzione e lo inviterà, entro il termine di scadenza di 90 giorni, a fornire idonea giustificazione dell'assenza alla Struttura territorialmente competente.
Viene dunque introdotta una sospensione cautelativa della prestazione in caso di assenza alla visita, prima ancora che l'interessato possa motivare l'assenza. Se poi perverra’ la giustificazione sanitaria o amministrativa e l'Istituto la reputi fondata, il processo di revisione dell'accertamento sanitario verrà riavviato e il beneficiario riceverà apposita comunicazione della data della nuova visita medica.
In caso di assenza anche alla seconda convocazione, la prestazione economica verrà definitivamente revocata dalla data dell'inizio della sospensione.
In sintesi, riassumendo, si avrà la revoca dell'assegno di invalidità in caso di mancato invio della giustificazione dell'assenza nei termini dei 90 giorni indicati, o qualora le giustificazioni non siano ritenute idonee 0 assenza anche alla seconda convocazione. La mancata riscossione dell'invalidità civile procederà a partire dal mese successivo alla sospensione.
Daniele Zamperini