Trasfusione infetta: non c’e’ colpa se era indispensabile per sopravvivere
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Argomento: Normative di interesse sanitario




Non basta il solo nesso di causalità tra trasfusione e contagio per il riconoscimento di colpa medica, perché se la prima e’ indispensabile per salvare la vita del paziente il medico che ha disposto o effettuato la trasfusione e ‘ esente da responsabilita’ (Cass 15867/2019)


Il caso: un giovane, a seguito di operazione chirurgica a un ginocchio, si era venuto a trovare in pericolo di vita, per scongiurare il quale i medici lo sottoposero a delle trasfusioni di sangue, senza che fosse preliminarmente acquisito il consenso suo e dei suoi genitori. Dalle trasfusioni derivò il contagio di un virus e una patologia epatica poi evoluta in cirrosi.

I medici erano stati assolti dai giudici di merito, che avevano ritenuto che se pure i genitori fossero stati informati dei possibili rischi delle trasfusioni, avrebbero comunque dato il loro consenso, date le condizioni molto gravi in cui si trovava il figlio.

Aspetto molto importante era la verifica che tali trasfusioni potessero essere evitate o se, invece, fossero assolutamente indifferibili per scongiurare il rischio di vita del paziente.
Nel caso in oggetto venne accertato che il paziente, in sostanza, si trovava in condizioni di salute tali che la trasfusione non poteva essere evitata. Di conseguenza la responsabilità dei sanitari, pur se portatrice di un fatto dannoso, andava comunque scriminata dallo stato di necessità.

Sull’ aspetto del consenso  la Corte ha dichiaratamente deciso di dare continuità al proprio orientamento in forza del quale "per poter configurare la lesione del diritto ad essere informato, occorre raggiungere la prova, anche tramite presunzioni che, ove compiutamente informato, il paziente avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute".

Daniele Zamperini







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